Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e il rispetto di regole ferree. Un ricorso inammissibile è l’esito quasi certo quando i motivi presentati sono vaghi, ripetitivi o tentano di rimettere in discussione i fatti già accertati. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questi principi, spiegando perché un appello basato su censure di merito non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato contestava la sua condanna, sollevando dubbi sulla sua identificazione e sull’applicazione dell’aggravante della recidiva. Secondo la difesa, i motivi addotti miravano a dimostrare l’erroneità della decisione dei giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha valutato il ricorso sotto una luce completamente diversa, concentrandosi non sul merito delle accuse, ma sulla correttezza formale e giuridica dell’impugnazione stessa.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia riesaminato le prove e confermato la colpevolezza, ma che ha ritenuto l’appello stesso non idoneo a essere giudicato nel merito. La funzione della Cassazione, infatti, non è quella di essere un “terzo grado” di giudizio sui fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge (controllo di legittimità). L’appello, secondo i giudici, non denunciava vizi di legge, ma si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in questa sede.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si basa su tre pilastri argomentativi fondamentali che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo punto critico evidenziato dalla Corte è che i motivi del ricorso erano “generici e meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non attacca la sentenza per specifici errori giuridici.
2. Il Divieto di Rivalutazione delle Prove nel Merito
La Corte ha sottolineato che il ricorso chiedeva una “rivalutazione delle fonti di prova”, un’operazione che esula dai poteri della Cassazione. Ad esempio, la difesa contestava l’identificazione dell’imputato. La Corte ha ribattuto che l’identificazione era stata ritenuta certa sulla base di elementi concreti (il permesso di soggiorno esibito agli agenti dopo una colluttazione e la successiva fuga), rendendo superflua una ricognizione formale in aula. Decidere se questi elementi fossero sufficienti è una valutazione di fatto, di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
3. La Corretta Applicazione della Recidiva
Anche la censura relativa all’applicazione della recidiva è stata respinta. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse ben argomentata, facendo riferimento ai “plurimi e gravi precedenti” del ricorrente. Questi precedenti, che includevano una lunga storia di coinvolgimento in circuiti di spaccio di stupefacenti e reazioni violente contro le forze dell’ordine, dimostravano una “accresciuta pericolosità” che giustificava pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione) e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’impugnazione si concentri su questioni strettamente giuridiche, evitando di riproporre censure generiche o di merito già respinte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure quando si chiede alla Corte di rivalutare le prove e i fatti del caso, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
È sempre necessaria una ricognizione formale in aula per identificare un imputato?
No, non è sempre necessaria. Come dimostra questo caso, se l’identificazione dell’imputato è certa e si basa su altri elementi solidi (come un documento d’identità mostrato agli agenti durante i fatti), la ricognizione in aula può essere ritenuta superflua dai giudici.
Come viene giustificata l’applicazione dell’aggravante della recidiva?
L’applicazione della recidiva viene giustificata sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione in quanto i numerosi e gravi precedenti dimostravano una “accresciuta pericolosità” e una tendenza a commettere reati, in particolare legati allo spaccio e alla violenza contro le forze dell’ordine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46449 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/02/1989
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39/ RG 22305
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità;
Ritenuto che il ricorso prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio come l’identificazione dell’imputato sia avvenuta in base al permesso di soggiorno esibito agli operanti dopo la colluttazione con gli stessi e la fuga, tanto da rendere del tutto superflua la ricognizione in aula;
Ritenuto GLYPH che GLYPH l’applicazione GLYPH della GLYPH recidiva GLYPH reiterata GLYPH specifica GLYPH e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo ai plurimi e gravi precedenti del ricorrente che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità attesa la frequentazione di circuiti dediti alla movimentazione di stupefacenti sin dal 2011 con reazioni violente nei confronti di chi li contrasta come appunto le forze di polizia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili’ ricorsD e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consiglief GLYPH tensora GLYPH