Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello vaghi e non specifici. Questa ordinanza ci offre lo spunto per analizzare perché un ricorso può essere respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione e quali sono le conseguenze per chi lo presenta.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per due distinti reati previsti dal codice penale: resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.). In sostanza, i giudici di merito avevano accertato sia la sua condotta oppositiva nei confronti delle forze dell’ordine sia il suo rifiuto di identificarsi.
Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ribaltare la sentenza di condanna. L’obiettivo era dimostrare che la motivazione della Corte d’Appello presentava dei vizi logici o giuridici tali da renderla invalida.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una breve ma incisiva ordinanza, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato un’ulteriore sanzione per l’imputato: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della decisione sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. Essi sono stati definiti ‘generici e meramente assertivi’. Questo significa che l’atto di ricorso si limitava a sostenere l’esistenza di vizi nella motivazione della sentenza d’appello, senza però argomentare in modo specifico e puntuale quali fossero tali errori e perché avrebbero dovuto invalidare la decisione.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, applicato correttamente i principi giuridici che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell’elemento psicologico dei reati contestati. Di fronte a una motivazione ritenuta congrua e priva di vizi evidenti, un’impugnazione basata su critiche vaghe non può trovare accoglimento.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si basa su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non ha il compito di riesaminare i fatti e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente; il suo ruolo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso erano ‘assertivi’, ovvero si limitavano ad affermare un presunto vizio senza dimostrarlo con argomentazioni giuridiche pertinenti. Non è sufficiente dichiarare che la motivazione è sbagliata; è necessario spiegare perché, individuando il passaggio illogico o la norma violata. Poiché il ricorso mancava di questa specificità, è stato ritenuto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito importante. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non basta un generico dissenso con la sentenza di condanna. È indispensabile un’analisi tecnica e approfondita della decisione impugnata, finalizzata a individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi.
In assenza di tali elementi, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica. Per i professionisti legali, ciò sottolinea la necessità di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e tecnicamente ineccepibili, evitando formulazioni generiche che sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano ‘generici e meramente assertivi’, ovvero non specificavano in modo puntuale quali fossero i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Quali reati erano stati contestati al ricorrente?
Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 651 (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale) del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il 21/09/1984
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monaco M.; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 651 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell’elemento piscologico dei reati contestati, hanno ritenuto accertata sia la condotta oppositiva che il rifiuto di fornire le proprie generalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024