Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, formulare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, lamentava una valutazione errata da parte dei giudici di merito, in particolare riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti. L’atto di impugnazione, tuttavia, si limitava a contestare la decisione senza articolare una critica strutturata e specifica delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è estremamente chiara nel delineare i confini tra un’impugnazione ammissibile e una destinata a fallire in partenza.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano “privi di specificità”. Questo significa che le censure mosse dal ricorrente non si confrontavano direttamente con il ragionamento logico e giuridico sviluppato dal giudice di merito nella sentenza di appello.
In pratica, l’atto di impugnazione si risolveva in una mera riproposizione di tesi già esaminate e respinte, senza però spiegare perché le motivazioni del giudice di secondo grado fossero errate, illogiche o contraddittorie. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve invece costituire una critica mirata e argomentata della decisione che si intende contestare, evidenziandone i vizi specifici. La mancanza di questo confronto diretto rende l’impugnazione generica e, pertanto, non meritevole di essere esaminata nel merito.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo in modo analitico, smontando pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente e offrendo argomenti giuridici pertinenti. Limitarsi a manifestare il proprio disaccordo non è sufficiente. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il mancato esame delle proprie ragioni, ma anche una condanna a sanzioni economiche che aggravano la posizione del ricorrente. Questo caso serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica, pena l’inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, ovvero non si confrontavano in modo puntuale e critico con le argomentazioni logiche e corrette contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali per cui si ritiene che il giudice precedente abbia commesso un errore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/08/1992
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 331/25 Mello
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità d
reato contestato – con particolare riferimento all’allontanamento in ambito territoria circoscritto – e alla sussistenza dell’elemento psicologico, si limitano a generiche censure i
quanto non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla
Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
Ritenuto altresì che il secondo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti il trattamen
sanzionatorio, e in particolare la negata applicazione della causa di non punibilità di cui all’a
131-bis cod. pen. e il negato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, sono privi di specificità poiché non si confrontano con le corrette e non illogic argomentazioni del giudice di merito (v. p. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025