Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di argomentazioni vaghe o non pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure porti inevitabilmente al rigetto, confermando la condanna degli imputati e aggiungendo l’onere delle spese processuali. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso.
Il Contesto del Caso: Furto e Uso Indebito di Carte
Il caso nasce dalla condanna di due persone per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la loro responsabilità penale, pur rimodulando il trattamento sanzionatorio. Insoddisfatti della decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni di legittimità e di merito.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile del Primo Appellante
Il primo ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre motivi principali, tutti giudicati inammissibili dalla Suprema Corte per la loro intrinseca genericità e, in un caso, per la sua contraddittorietà.
L’Onere della Prova e la Genericità
In primo luogo, l’imputato lamentava l’inutilizzabilità di una testimonianza. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che non è sufficiente denunciare un vizio probatorio; è onere della parte ricorrente dimostrare in modo specifico come quella prova, se esclusa, avrebbe cambiato l’esito del giudizio all’interno del complessivo compendio probatorio. Non avendolo fatto, il motivo è stato considerato generico e, quindi, inammissibile.
La Contraddittorietà del Motivo di Legge
Il secondo motivo riguardava una presunta violazione di legge nel calcolo della pena. Paradossalmente, lo stesso ricorrente ammetteva nel suo atto che, data la pena base indicata dai giudici di merito, non era possibile stabilire se il calcolo fosse errato. Questa affermazione ha reso il motivo contraddittorio e inammissibile, poiché non si può contestare un errore senza essere in grado di identificarlo.
La Mancata Indicazione degli Elementi per le Attenuanti
Infine, la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) è stata respinta perché l’imputato non ha indicato quali elementi positivi specifici fossero stati trascurati dal giudice di merito. Limitarsi a lamentare il diniego senza fornire concreti spunti di valutazione rende anche questo motivo generico.
L’Inammissibilità del Secondo Ricorso: Fatti vs. Legittimità
Anche il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile. Le sue censure si sono concentrate su due punti principali, entrambi affetti da vizi che ne hanno precluso l’esame nel merito.
La Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo contestava l’individuazione dell’autore del furto. La Corte ha rapidamente liquidato la questione, rilevando che si trattava di mere “deduzioni in fatto”. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito: la Corte non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di farlo rende il motivo inammissibile.
La Genericità sul Diniego della Sospensione Condizionale
Analogamente al primo ricorrente, anche il secondo ha lamentato il diniego di un beneficio, la sospensione condizionale della pena, senza però indicare quali elementi positivi avrebbero dovuto portare a una diversa decisione. Ancora una volta, la genericità della censura ne ha determinato l’inammissibilità.
Le motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove. Quando i motivi di ricorso sono generici, non consentono alla Corte di esercitare questa funzione. Essi devono essere specifici, indicare chiaramente l’errore di diritto e la sua rilevanza, senza limitarsi a riproporre questioni di fatto già valutate. La genericità, come dimostra questo caso, equivale a non avere motivi validi, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la precisione è tutto. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare motivi chiari, pertinenti e strettamente ancorati a questioni di diritto, evitando argomentazioni vaghe o tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ossia non specificano chiaramente quale errore di legge sia stato commesso né la sua incidenza sulla decisione, o se si limita a contestare la valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo è considerato generico quando non indica in modo specifico e dettagliato gli elementi che giustificherebbero l’accoglimento della richiesta. Ad esempio, lamentare il diniego di attenuanti senza specificare quali elementi positivi il giudice avrebbe ignorato rende il motivo generico.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15625 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 17/07/1977 COGNOME nato il 15/01/1986
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME e COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna degli imputati per reati di furto e di utilizzo indebito delle carte di credito agli stessi rispettivamente ascritti, procedendo però a rimodulazione del trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile in quanto:
il primo motivo, con il quale eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da NOME COGNOME è generico, poiché non risponde all’onere che grava sulla parte di chiarire l’incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul complessivo compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01);
il secondo motivo, che deduce violazione di legge per mancata applicazione della regola di cui all’art. 2 comma quarto cod. pen., è inammissibile, poiché, a fronte di una riduzione della pena in appello (in accoglimento, quindi del motivo di gravame proposto), è lo stesso ricorrente a sostenere che l’indicazione di una pena base stabilita in anni cinque non consente di stabilire se il calcolo sia frutto di una erronea applicazione della legge penale;
il terzo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato, nel caso concreto, la concessione del beneficio invocato;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile in quanto:
il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell’autore del rato di furto ascritto al ricorrente, si esaurisce in mere deduzioni in fatto non consentite in sede di legittimità;
il secondo motivo, che lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato, nel caso concreto, la concessione del beneficio invocato
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025