Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È necessario presentare motivi specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un’impugnazione si basa su motivi generici, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Milano decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali: la sua responsabilità penale per i reati contestati, la mancata riqualificazione di uno dei reati in una fattispecie meno grave (secondo l’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti) e, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte Suprema di riesaminare le valutazioni già compiute dai giudici di merito, riproponendo le stesse argomentazioni che erano state precedentemente esaminate e respinte.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava questa soglia di ammissibilità.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista quando l’inammissibilità è attribuibile a una colpa della parte che ha proposto l’impugnazione, come nel caso di un ricorso palesemente infondato o generico.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “motivi generici”. La Corte ha osservato che la ricorrente non ha mosso critiche specifiche alla sentenza della Corte d’Appello, evidenziando presunti errori di diritto o vizi logici nella sua motivazione. Al contrario, si è limitata a:
1. Esprimere il proprio dissenso: La ricorrente ha manifestato la sua contrarietà alla decisione, senza però articolarla in censure giuridicamente rilevanti.
2. Riproorre acriticamente le stesse censure: Gli argomenti presentati erano una mera ripetizione di quelli già vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, come indicato nelle pagine da 17 a 21 della sentenza impugnata.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un “terzo grado di merito”. Il suo scopo non è rivalutare i fatti o decidere nuovamente il caso, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che chiede implicitamente una nuova valutazione delle prove, senza denunciare vizi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. Le implicazioni pratiche sono chiare:
* Specificità dei motivi: Un ricorso deve essere redatto in modo tecnico e specifico, attaccando punti precisi della sentenza impugnata e dimostrando perché essa sarebbe errata in punto di diritto o manifestamente illogica.
* Costi dell’inammissibilità: La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna, comporta l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione un’opzione strategicamente ed economicamente svantaggiosa se non adeguatamente fondata.
* Ruolo del difensore: Emerge l’importanza cruciale del ruolo dell’avvocato, che deve saper consigliare il proprio assistito sulla reale possibilità di successo del ricorso, evitando impugnazioni meramente dilatorie o basate su un generico dissenso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile per sua colpa viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente esprimere il proprio disaccordo con una sentenza per fare ricorso in Cassazione?
No. Come dimostra questa ordinanza, il semplice dissenso rispetto alla decisione non è un motivo valido per ricorrere in Cassazione. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici commessi dal giudice del grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARATEA il 11/02/1971
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici attraverso i qual ricorrente si limita ad esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione impugn riproponendo acriticamente i medesimi profili di censura (in merito alla penale responsabilità p i reati ascritti, alla omessa riqualificazione del reato di cui al capo 11 nella fattispecie di 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche) gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoria vedano le pagine da 17 a 21 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.