Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e sfavorevoli nel processo penale, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per calunnia che ha visto il suo appello respinto a causa della genericità dei motivi addotti.
Il Contesto: Dalla Condanna per Calunnia al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di calunnia, previsto dall’articolo 368 del Codice Penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su due punti principali: una valutazione errata della sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Analisi del Ricorso Inammissibile: La Genericità dei Motivi
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate dall’imputato erano inammissibili perché formulate in modo generico. Questo significa che il ricorrente non ha mosso critiche precise e circostanziate alla motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a una contestazione vaga e non specifica.
Cosa si Intende per Motivo di Ricorso “Generico”?
In ambito processuale, un motivo di ricorso è considerato “generico” quando non individua con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza, ma è obbligatorio, per legge, confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice, evidenziandone le presunte lacune, contraddizioni o violazioni di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico a sostegno della sua tesi, rendendo impossibile per la Corte un esame nel merito.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di farsi carico delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale e, dall’altro, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi di ricorso erano del tutto generici. Non essendo stato dedotto alcunché di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, l’appello non superava il vaglio di ammissibilità. La mancanza di un confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello ha reso il ricorso non scrutinabile nel merito, portando inevitabilmente alla sua reiezione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere una revisione della decisione, ma comporta anche significative conseguenze economiche. È un chiaro monito a utilizzare gli strumenti di impugnazione con serietà e rigore tecnico, formulando censure chiare, dettagliate e legalmente fondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili perché erano generici e non contenevano alcuna argomentazione specifica contro la motivazione della sentenza d’appello impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in appello per il reato di calunnia, previsto e punito dall’articolo 368 del Codice Penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/07/1995
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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R.G. n. 21796/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod. p Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscim delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispet alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.