Ricorso inammissibile per motivi generici: l’analisi della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono formulati in modo generico e non si confrontano specificamente con la sentenza impugnata. Questo caso, relativo a una condanna per cessione di sostanze stupefacenti, offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte di Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, ovvero la cessione di sostanze stupefacenti. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi. Le censure mosse riguardavano vari aspetti della sentenza, tra cui il giudizio sulla sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’esclusione della recidiva e la dosimetria della pena applicata.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte di Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su ragioni procedurali precise e consolidate. I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili per una pluralità di vizi concomitanti:
1. Non consentiti dalla legge: Alcuni motivi sollevavano questioni che non possono essere oggetto di valutazione in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, è giudice del diritto e non dei fatti; non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
2. Genericità rispetto alla motivazione: Le critiche formulate nell’atto di ricorso erano generiche e astratte. Non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve, al contrario, individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione, dimostrando perché la decisione precedente sarebbe errata.
3. Richiesta di una nuova valutazione delle prove: Sostanzialmente, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare i fatti e le prove del processo per giungere a una diversa ricostruzione della vicenda. Questa attività è preclusa alla Corte di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza.
In sintesi, l’appello non ha superato il filtro di ammissibilità perché non ha rispettato i requisiti formali e sostanziali richiesti per un valido ricorso in Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza sottolinea l’importanza cruciale di una redazione tecnica e specifica degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi non si limitino a una generica doglianza, ma attacchino in modo mirato e pertinente i punti della motivazione della sentenza che si ritengono viziati. La decisione serve da monito: un ricorso che mira a una rivalutazione del merito dei fatti è destinato a fallire, comportando non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente. La professionalità nella stesura dell’atto è, quindi, il primo e fondamentale passo per un’efficace difesa in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi non sono consentiti dalla legge, sono generici, non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le contestazioni sollevate non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a critiche vaghe o a una semplice riproposizione di argomenti già discussi, senza individuare e criticare puntualmente gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella decisione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 26/12/1976
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
q
R.G. n. 21722/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990- cessione di sostanza stipefacente);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosci delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, alla dosimetria della p Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge, generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano e perché volti a sollecitare una non consentita nuova valutazione delle prove e, sostanzialmente, un diversa ricostruzione dei fatti (pagg. 1 e ss. motivazione sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.