Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13232 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 13/05/1992
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 giugno 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 ottobre 2023 con c NOME era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed eur 2.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, lamentando, con tre distinti motivi: violazione di l e vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per omessa concessione in suo favore delle circostanz attenuanti generiche; violazione dell’art. 133 cod. pen. e mancanza motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui la l’eccessiva entità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto c motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Manifestamente infondata, in primo luogo, è l’introduttiva censur trattandosi di motivo del tutto generico ed aspecifico, inidoneo a rappresen le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera a con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
2.2. In ordine, poi, alla successiva censura, deve essere osservato come motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice d grado ha ritenuto di negare all’imputato il riconoscimento del beneficio ex 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
2.3. Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, il Collegio r come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente appara argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa qu all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunqu superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudi merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod
irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il dente