Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19133 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POLISTENA il 14/09/1995 avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si è riportata alla requisitoria già depositata e chiesto la reiezione del ricorso. udito il difensore del ricorrente che si è richiamato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
7 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Cc9
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame ex art 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al predetto, gravemente indiziato di più fatti di reato puniti ai sensi degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 309 del 1990 oltre che di una ipotesi di corruzione (capo 43);
rilevato che con il primo motivo di ricorso la difesa contesta la gravità indiziaria riferita alla sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2) alla lu della ritenuta insussistenza dei tratti costitutivi del reato in contestazione che, ad avviso del ricorrente, andrebbe comunque configurato ai sensi del comma sesto dell’art 74 d.P.R. n. 309 del 1990;
ritenuto che il motivo non può che ritenersi inammissibile
-sia perché rappresentato da mere considerazioni di principio del tutto prive di un concreto confronto con le valutazioni rese dal Tribunale nel descrivere, nei suoi contenuti strutturali, soggettivi e organizzativi, l’associazione in contestazione siccome confermata
dalle emergenze di indagine, motivazione resa senza incorrere in vizi argomentativi o in erronee interpretazioni
del dato normativo di riferimento ( si veda la decisione gravata
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con particolare riguardo al tenore della motivazione dal penultimo capoverso di pagina
4);
-sia perché fondato su indicazioni (l’errore di persona occorso con riferimento alla figura del ricorrente, assertivamente confusa con quella del co-indagato NOME COGNOME
che non trovano puntuale raccordo logico con la contestazione mossa in parte qua (che attiene in se al riscontro dei tratti costitutivi dell’associazione) e che in ogni caso risult
puntualmente superate dalla decisione gravata (si veda dal penultimo capoverso di pagina 5) senza che anche sul punto l’impugnazione si diffonda in specifici rilievi critici;
-sia perché agita un tema (quello della applicabilità del sesto comma dell’art. 74)
che lascerebbe inalterata la misura e che in ogni caso è smentito dalla connotazione propria dei reati fine riferibili al relativo contesto associativo (dovendosene escludere
l’integrale riconducibilità all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato);
rilevato che il secondo motivo di ricorso è diretto a contestare,. nei suoi risvolti oggettivi e soggettivi, l’intraneità del ricorrente alla detta associazione e ritenuto che
anche in parte qua, il ricorso è del tutto privo di un minimo confronto con la congerie di elementi valorizzati dal Tribunale a sostegno del contributo associativo riferibile al ricorrente, anche nei suoi risvolti soggettivi (si vedano in particolare le considerazioni spese dalla pagina 11);
rilevato infine che con l’ultimo motivo si contestano le esigenze cautelari ritenute dal Tribunale a sostegno della misura adottata sotto il versante della relativa concretezza e attualità e che, anche con riguardo a questo tema, il ricorso soffre di genericità e di aspecificità estrinseca, sia perché manca di affrontare la motivazione resa dal Tribunale nel rintracciare, dai diversi fatti in contestazione e dalla sua stabile inserzion nell’associazione in contestazione, le ragioni di pericolosità .del ricorrente attestanti l concretezza del rischio di recidiva, sia perché in termini di marcata indeterminatezza contesta la pr – esunzione relativa correlata al titolo di reato associativo rimarcando apoditticamente la risalenza nel tempo della condotte contestate e la marginalità del ruolo associativo, affermazioni non altrimenti precisate;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 08/04/2025.