Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA NOME nato a POGGIOMARINO il 26/12/1968
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dell’COGNOME per il delitto di violenza privata;
Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, assume che la sua responsabilità è stata erroneamente affermata perché non era presente durante l’operazione di saldatura al cancello del cortile condominiale;
Ritenuto che tale doglíanza è assolutamente generica, in quanto priva di qualsivoglia confronto con le articolate argomentazioni delle decisioni di merito, fondate su concordanti prove dichiarative deponenti in senso contrario (pag. 2), con conseguente inammissibilità del motivo stesso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
Rilevato che, mediante il secondo motivo, lo stesso imputato lamenta erronea e superficiale valutazione delle prove assumendo che l’accertamento della sua responsabilità sarebbe stato effettuato in base ad elementi a tal fine inidonei, ossia in forza di meri indizi, senza confrontarsi, ancora una volta, e dunque incorrendo in inammissibilità della censura per genericità della stessa, con le prove dichiarative (pag. 2), poste a fondamento delle conformi pronunce di merito (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.);
Considerato che, con il terzo, il quarto e il quinto motivo, il ricorrente ancora una volta, sostiene che non sussisterebbero prove della sua responsabilità penale e che la circostanza che egli fosse giunto sul posto alle ore 11:00 risulterebbe solo dall’annotazione di servizio dei carabinieri, tuttavia arrivati in loco alle ore 12:00;
Ritenuto che anche detti motivi incorrono nel vizio di inammissibilità riscontrato per i precedenti per omesso confronto con la motivazione della decisione della Corte territoriale e, in particolare, con le prove dichiarative che hanno consentito di affermare la responsabilità penale dell’imputato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.);
Ritenuto che la memoria del difensore del ricorrente, oltre ad essere tardiva, è priva di rilievo in quanto non ha fornito elementi concreti per pervenire ad una differente valutazione dei motivi di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 23/04/2025