Ricorso Inammissibile: la Cassazione Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile non solo vanifica gli sforzi difensivi, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Potenza decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti specifici: in primo luogo, si contestava la valutazione dei giudici riguardo alla destinazione della sostanza (escludendo l’uso personale); in secondo luogo, si lamentava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
La difesa, quindi, cercava di ottenere una revisione della sentenza di secondo grado, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nelle sue valutazioni. Tuttavia, il modo in cui queste doglianze sono state presentate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alle argomentazioni della difesa, ma piuttosto che ha ritenuto l’atto di impugnazione non idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre specificato che non vi erano elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, citando un precedente della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria e istruttiva. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti erano “generici e meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove e specifiche critiche alla logica giuridica della sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e disattese nel grado precedente.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello, ma che ripropone le medesime tesi difensive, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione deve essere un atto di critica mirata e specifica, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. Per avere una possibilità di successo, un ricorso in Cassazione deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione precedente. In caso contrario, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile è altissimo, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche che rendono la sconfitta processuale ancora più pesante. La lezione è chiara: la qualità e la specificità delle argomentazioni legali sono essenziali per navigare con successo le complesse acque del giudizio di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il giudice lo respinge senza esaminarne il contenuto (il merito), perché l’atto non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto tale perché i motivi erano troppo generici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la sanzione ammontava a tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Perché i motivi del ricorso sono stati giudicati ‘generici e meramente riproduttivi’?
Perché si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la logica e le motivazioni della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITAVECCHIA il 10/11/1986
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata sia relazione all’esclusione della destinazione all’uso personale della sostanza che al diniego dell circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.