Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con le ragioni della decisione contestata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. Contestava la sua identificazione come autore del reato.
2. Chiedeva che il reato fosse riqualificato da rapina a semplice furto.
3. Lamentava l’eccessività della pena inflittagli.
La difesa sosteneva che le prove non fossero sufficienti a stabilire con certezza la colpevolezza dell’imputato e che la dinamica dei fatti non configurasse gli estremi della rapina, ma di un reato meno grave.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare della struttura e del contenuto dei motivi presentati, giudicati inadeguati a superare il cosiddetto “filtro” di ammissibilità.
Primo Motivo: Mancata Identificazione e Reiterazione
La Corte ha osservato che la contestazione sull’identificazione dell’imputato non era altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso non presentava un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi. Per la Cassazione, un motivo così formulato è solo apparentemente specifico e non assolve alla sua funzione, che è quella di criticare puntualmente la decisione del giudice precedente.
Secondo Motivo: Riqualificazione del Reato e Specificità
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di riqualificare il reato da rapina a furto, è stato ritenuto privo di specificità. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già ampiamente e correttamente applicato i principi consolidati in materia di consumazione della rapina impropria. Il ricorso, anche in questo caso, si limitava a riproporre le stesse doglianze senza argomentare in modo specifico contro la logica giuridica seguita dai giudici di merito.
Terzo Motivo: Genericità sulla Pena
Infine, la censura sull’eccessività della pena è stata definita “generica per indeterminatezza”. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In questo caso, il ricorrente non ha fornito elementi concreti per contestare la motivazione, logicamente corretta, della Corte d’Appello, impedendo di fatto al giudice di legittimità di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza evidenziare vizi di legittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi concluso che tutti i motivi erano privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Appello
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della decisione impugnata. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un effettivo confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” o “non specifico”?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che dovrebbero giustificare l’annullamento della sentenza. Ad esempio, non basta lamentare una pena eccessiva, ma bisogna spiegare perché la motivazione del giudice su quel punto sarebbe illogica o errata, basandosi su elementi concreti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 23/06/1994
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pe lamentando, in particolare, la mancata identificazione dell’odierno ricorrente quale autore del reato, non è consentito poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer (si vedano le pagg. 13-14 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l’erronea applicazione della legge penale relativamente all’omessa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’a 624 cod. pen., è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di doglianze già sottoposte all’esame del giudice del gravame e da questo disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 9-13 della sentenza impugnata, ove l Corte ha correttamente applicato i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità tema di consumazione di rapina impropria);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i proprio sindacato;
rilevato, pertanto – con superamento di quanto contenuto nella memoria depositata e nelle conclusioni – che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.