Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Motivi Generici
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a questa conclusione, sottolineando l’importanza di un approccio critico e mirato verso la decisione che si intende contestare.
Il Contesto del Ricorso
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello per i reati di commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un difetto di motivazione da parte dei giudici d’appello riguardo alla sua responsabilità.
L’argomento centrale del ricorrente era che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le prove. Tuttavia, invece di individuare specifici vizi logici o errori giuridici nella sentenza impugnata, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ovvero non ha stabilito se l’imputato fosse colpevole o innocente. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, constatando che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Le Motivazioni alla Base dell’Inammissibilità
La motivazione della Corte Suprema è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era “generico” perché mancava una reale correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza d’appello e le critiche mosse dal ricorrente.
In pratica, l’imputato non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse sbagliata, ma si è limitato a ripetere la sua versione dei fatti. La Corte di Cassazione ha evidenziato che i giudici di secondo grado avevano, al contrario, puntualmente analizzato e motivato la sussistenza di tutti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi, dei reati contestati.
L’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, stabilisce proprio che l’appello è inammissibile quando mancano i motivi specifici. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la sentenza che impugna, smontandone il ragionamento giuridico, e non semplicemente ignorarlo riproponendo le proprie tesi difensive.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda affrontare un’impugnazione in sede penale: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario articolare critiche precise, tecniche e pertinenti che mettano in luce le specifiche debolezze, logiche o giuridiche, della decisione.
Un ricorso basato su motivi generici o sulla mera riproposizione di argomenti già vagliati è destinato all’inammissibilità. Questa scelta processuale non solo si rivela inefficace per la difesa, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica. La decisione sottolinea quindi l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica capace di costruire un’impugnazione solida e mirata, unico strumento per sperare in una riforma della sentenza sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Per ‘motivo generico’ si intende un’argomentazione che non si confronta direttamente con la decisione del giudice precedente, ma si limita a critiche astratte o a ripetere tesi già valutate. La legge (art. 591 c.p.p.) sanziona questa mancanza di specificità con l’inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 13/02/1957
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reat cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte di merito ha puntualmente rilevato la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dei de contestati all’imputato);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.