Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una semplice ripetizione dei gradi di giudizio precedenti. È fondamentale che l’atto di impugnazione rispetti precisi requisiti di specificità, altrimenti il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano precludere l’esame nel merito, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per reati di notevole gravità, tra cui associazione per delinquere (art. 416 c.p.), rapina (art. 628 c.p.) e furto in abitazione (art. 624 bis c.p.). Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando sia la sussistenza dell’associazione criminale sia la propria responsabilità per i singoli reati, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi presentati, ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non possedessero i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere discussi. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente sono state addebitate le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su una disamina puntuale di ciascun motivo di ricorso, evidenziandone le carenze strutturali.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo, relativo al reato di associazione per delinquere, è stato giudicato una mera riproposizione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse tesi, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro la logica della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il motivo è considerato non specifico e solo apparentemente critico, quindi inammissibile.
Secondo e Quarto Motivo: La Genericità e l’Indeterminatezza
Il secondo motivo, sulla responsabilità per il reato di rapina, e l’ultimo, relativo alle spese legali delle parti civili, sono stati giudicati generici per indeterminatezza. Il ricorrente, secondo la Corte, non ha indicato con precisione gli elementi alla base della sua censura, impedendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo. La legge (art. 581 c.p.p.) richiede una specificità che qui è mancata del tutto.
Terzo Motivo e il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Infine, il terzo motivo, riguardante il reato di furto, è stato ritenuto non solo aspecifico, ma anche formulato in termini non consentiti. Il ricorrente, infatti, cercava di ottenere dalla Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione dell’attendibilità delle prove. Questo compito, però, spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui sindacato è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione, specialmente in Cassazione, non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto sia redatto con la massima specificità, individuando con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi o chiedere una nuova valutazione dei fatti si traduce in uno spreco di risorse e, per il ricorrente, nella condanna a ulteriori spese, oltre alla definitiva conferma della sentenza impugnata.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come evidenziato nel caso in esame, ciò avviene se i motivi sono generici, indeterminati, una mera ripetizione di argomentazioni già respinte o se richiedono una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo è considerato generico quando non indica in modo specifico e chiaro gli elementi che sostengono la critica alla sentenza impugnata. In pratica, non consente al giudice di comprendere esattamente quale sia il presunto errore (logico o giuridico) commesso dal giudice precedente, rendendo impossibile l’esercizio del controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PATTI il 20/04/1969
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Franco;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata, ove i giudi del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno riconosciuto l’esistenza sodalizio criminoso in cui l’imputato risulta organicamente inserito e l’impossibili ritenere integrata la diversa fattispecie di cui all’art. 116 cod. pen.), dovendosi gli considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 7-8), non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’ bis cod. pen., oltre che aspecifico in quanto privo dei requisiti prescritti, a pe inammissibilità del ricorso, dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è a formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, poiché finalizzato ad ottene una differente ricostruzione storica dei fatti e/o un diverso giudizio di rilevanza o comun di attendibilità delle fonti di prova, avulsi da pertinente individuazione di sp travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, e dunque estranei al sindacato di questa Corte;
che, nella specie, i giudici del gravame hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 9 della impugnata sentenza);
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso, inerente alla condanna dell’imputato all rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, è generico per indeterminatezza quanto, omettendo di indicare elementi idonei a sostenere la censura formulata, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il prop sindacato, anche a fronte delle conclusioni depositate con nota spese dal difensore delle parti civili, Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME Gabriele e COGNOME
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – con consequenziale inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc pen. – con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.