Ricorso Inammissibile: Quando le Argomentazioni non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni solide. Un ricorso inammissibile rappresenta una sconfitta procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino a questa conclusione, specialmente quando si discutono istituti come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/75, ovvero il porto di oggetti atti a offendere. La pena inflitta dalla Corte d’Appello di Milano era di sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda. L’imputato, non soddisfatto della conferma della condanna, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di annullare la sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso e li ha ritenuti infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di merito già valutate, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
L’ordinanza spiega dettagliatamente perché ciascun motivo di ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità. La ragione di fondo è la genericità e l’incapacità di confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
### Motivi Generici e Apodittici
La Corte ha osservato che i motivi del ricorso si limitavano a riproporre questioni già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Le argomentazioni dell’imputato erano state giudicate immuni da vizi logici nei gradi precedenti, e il ricorso non faceva altro che contestarle nuovamente nel merito, senza individuare un errore di diritto specifico. Questo rende il ricorso inammissibile.
### Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Un punto cruciale del ricorso riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il reato fosse minore, ma la Cassazione ha evidenziato come questa censura non si confrontasse con gli elementi valorizzati dai giudici di merito. In particolare, gli oggetti atti a offendere erano stati trovati sull’imputato a seguito della denuncia di un tentativo di rapina. Questo contesto fattuale, secondo i giudici, aggravava la situazione e impediva di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’.
### Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Anche la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giudicata generica. Il ricorrente aveva fatto vago riferimento a ‘condizioni di disagio’, senza però contestare la motivazione del giudice di merito, che aveva negato le attenuanti basandosi su elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di altri elementi positivi a suo favore.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: un ricorso per cassazione deve essere mirato, specifico e tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente esprimere disaccordo con la decisione precedente. È necessario demolire la logica giuridica della sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione. Affermazioni generiche, ripetitive o apodittiche (cioè non supportate da argomenti) conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La difesa deve sempre confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice, non ignorarla.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, ripetono questioni di merito già decise, non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o sono apodittici, ovvero privi di un’argomentazione a supporto.
In quali casi non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non si applica quando, nonostante la natura del reato, il contesto specifico è ritenuto grave. Nel caso di specie, il ritrovamento degli oggetti atti a offendere dopo la denuncia di un tentativo di rapina ha impedito di considerare il fatto di particolare tenuità.
Quali elementi considera il giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su elementi negativi concreti, come i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi positivi (ad esempio, un comportamento processuale collaborativo o un percorso di ravvedimento) che possano giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/08/2000
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/03/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75;
Ritenuto che i motivi di ricorso ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici di merito con valutazioni sorrette da motivazioni immuni da vizi logici e contestate solo nel merito;
che la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito che hanno sottolineato come gli oggetti atti ad offendere erano stati rinvenuti nella disponibilità dell’imputato dopo la richiesta di intervento di una persona che denunciava un tentativo di rapina.
che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che richiama condizioni di disagio e non tiene conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di altri elementi positivi;
che è infine del tutto apodittica la richiesta di benefici, perché sorretta da argomenti che non si confrontano con l’evidenziazione dei profili di personalità e del vissuto dell’imputato (i precedenti penali, l’allarme sociale procurato dalla sua complessiva condotta, la mancanza di ogni plausibile giustificazione al suo comportamento), in forza dei quali i giudici di merito non hanno considerato possibile formulare una prognosi positiva a suo favore;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 settembre 2025
Il Conti. ere estensore
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Il Presidente