Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Appello
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione: è fondamentale articolare una critica precisa e circostanziata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi d’appello generici e ripetitivi. Analizziamo il caso di una condanna per rapina impropria per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un episodio di criminalità comune. Un individuo sottraeva un telefono cellulare e, per assicurarsi l’impunità dopo il furto, minacciava la vittima con una bottiglia di vetro rotta. Sulla base di questi fatti, l’imputato veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di rapina impropria, aggravata dall’uso di un’arma (la bottiglia rotta).
Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su diversi motivi che, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La difesa dell’imputato si concentrava su tre punti principali, tutti respinti dalla Corte perché privi dei requisiti di legge.
La Genericità dei Motivi: un Errore Fatale
Il primo e il secondo motivo di ricorso contestavano la valutazione delle prove e la qualificazione del reato come rapina impropria, oltre all’applicazione dell’aggravante dell’uso dell’arma. La Corte ha rilevato che queste censure non erano altro che una pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Non è stata mossa una critica argomentata alla sentenza impugnata; ci si è limitati a riproporre la stessa linea difensiva. Questo ha reso i motivi non specifici, ma solo apparenti, portando a un inevitabile ricorso inammissibile.
Attenuanti Generiche e Nuove Censure
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva infatti adeguatamente motivato il diniego sulla base della personalità negativa dell’imputato e della gravità del fatto, caratterizzato dall’uso dell’arma. Infine, la difesa ha tentato di sollevare una nuova questione basata su una recente sentenza della Corte Costituzionale, ma lo ha fatto in modo proceduralmente scorretto, rendendo anche questa censura inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i motivi presentati dall’imputato erano volti a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso mancava della sua funzione tipica, ovvero quella di una critica strutturata e puntuale contro le ragioni giuridiche esposte nella sentenza precedente. Limitandosi a ripetere argomenti già respinti, il ricorso si è dimostrato privo di specificità, un requisito essenziale per la sua ammissibilità. La Corte ha quindi ribadito che un’impugnazione deve contenere censure che si confrontino dialetticamente con la decisione contestata, non che la ignorino riproponendo le medesime doglianze.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è una mera riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti, ma un atto che deve evidenziare vizi di legittimità specifici, come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. La conseguenza di una strategia difensiva basata sulla semplice ripetizione di argomenti già disattesi è, come dimostra questo caso, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata.
In cosa consiste il reato di rapina impropria contestato nel caso?
Consiste nell’uso di violenza o minaccia (in questo caso, con una bottiglia rotta) subito dopo aver commesso un furto (la sottrazione di un telefono), al fine di assicurarsi l’impunità.
È possibile sollevare per la prima volta una questione giuridica in Cassazione?
Generalmente no, se la questione poteva essere sollevata prima. Nel caso specifico, la censura basata su una nuova sentenza della Corte Costituzionale è stata ritenuta inammissibile perché non è stata prospettata con gli strumenti procedurali corretti, come i motivi aggiunti o le conclusioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21976 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 08/08/1995
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc pen. violazione degli gli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. e 624, 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente dato rilevanza alle risultanze probatorie qualificando il fatto in termini rapina impropria consumata dato che l’imputato minacciò con una bottiglia di vetro spaccata il Simon, per assicurarsi l’impunità, dopo aver sottratto il telefono);
che anche il secondo motivo di ricorso che contesta l’applicazione dell’aggravante di cui al comma 3, dell’art. 628 cod. pen. è indeducibile in quanto reiterativo di censure già proposte e disattese dalla Corte di merito che a pagg. 4-5 della sentenza impugnata ha specificato come dalle dichiarazioni del teste fosse emerso, sia prima che dopo la restituzione del bene, l’uso di una bottiglia infranta;
che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha motivato in ordine al diniego delle generiche alla luce della pregiudicata personalità del ricorrente ed ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’uso dell’arma);
considerato che la censura dovuta alla mancata applicazione della circostanza della lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 è inammissibile in quanto pur essendo in quella sede proponibile, non è stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, Rv. 286536);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente