Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21969 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a FOGGIA il 02/01/1965
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto ritenuto che la dichiarazione del difensore di adesione all’astensione proclamata
dagli organismi di categoria non rileva nell’ambito del procedimento camerale fissato per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte di cassazio
ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinv
assume la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596
del 06/06/1995, Rv. 2026339);
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza a causa
della mancata partecipazione dell’imputato, legittimamente impedito è manifestamente infondato in quanto non risulta dagli atti che il legittimo impedimento sia stato trasmesso
alla Corte d’Appello;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la qualificazione giuridica de fatto come appropriazione indebita anziché truffa, è generico non essendo esplicitate le ragioni, né l’interesse del ricorrente alla riqualificazione ai sensi dell’art. 640 c.p.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente