Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla sostanza delle argomentazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo in luce le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo vago, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la decisione impugnata. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti processuali specifici e pertinenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona per reati previsti dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che disciplina i fatti di lieve entità. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due distinti motivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa il 2 dicembre 2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, riscontrando in entrambi vizi che ne hanno impedito l’esame nel merito. L’analisi dei giudici fornisce preziose indicazioni sui requisiti di un’impugnazione efficace.
Analisi del primo motivo: il ricorso inammissibile per genericità
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione della responsabilità penale, sostenendo una violazione di legge. Tuttavia, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto ‘generico’. La Corte ha sottolineato che il motivo era ‘privo di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata’. In altre parole, l’appellante non ha costruito un’argomentazione critica capace di smontare il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione astratta. Per essere ammissibile, un motivo di ricorso deve indicare con precisione il punto della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche per cui si ritiene errato.
Analisi del secondo motivo: la valutazione sulle attenuanti generiche
Il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo non accoglibile. La Corte ha chiarito che la sua funzione non è quella di riesaminare i fatti, ma di controllare la legittimità della decisione. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato ‘in maniera logica, coerente e puntuale’ la sua scelta di non concedere le attenuanti (come indicato a pagina 5 della sentenza impugnata), la valutazione esulava dal controllo di legittimità. La Suprema Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito se quest’ultimo ha fornito una giustificazione adeguata e priva di vizi logici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di motivi non specifici. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla sentenza di secondo grado; è indispensabile articolare critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate, che si confrontino direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, rendendo la sua posizione processuale ed economica ancora più gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici. Il primo motivo non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo contestava una valutazione di merito (la mancata concessione delle attenuanti generiche) che era già stata adeguatamente e logicamente motivata dalla Corte territoriale.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
No, non in questo caso. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche esula dal suo giudizio di legittimità quando la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per la sua decisione, come avvenuto nel caso di specie.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1454 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME CODICE_FISCALE nato il 21/09/1982
avverso la la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 28562/24 ULLAH
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’ ìrt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto Che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legi e con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, è generico in quanti , privo di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata concession delle circostanze attenuanti generiche, esule dalla valutazione di legittimità pe ché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. Dag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibi 2, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 5 Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024