Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per truffa
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e già esaminate nei precedenti gradi. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) e altri capi d’imputazione emessa dal Tribunale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputata. Nonostante la doppia pronuncia conforme, la difesa decideva di proseguire il percorso legale presentando ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato un Ricorso Inammissibile
L’imputata ha basato il suo ricorso su diversi punti, contestando la valutazione dei giudici di merito. In particolare, ha lamentato:
* Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità per il reato di truffa.
* La mancanza di una prova adeguata del dolo iniziale, ovvero dell’intenzione di truffare fin dal principio.
* L’illogicità della prova relativa al reato di sostituzione di persona.
* La mancata concessione delle attenuanti generiche, che a suo dire le spettavano in considerazione dell’età avanzata.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tali motivi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Le doglianze sulla responsabilità penale sono state giudicate generiche e ripetitive di questioni già adeguatamente affrontate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputata non ha sollevato questioni di diritto, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione dei fatti, cosa preclusa in sede di legittimità.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna della ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del ricorrente, come nel caso di motivi manifestamente infondati.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come le testimonianze o i documenti), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione “adeguata, con argomenti effettivi e non certo illogici”. Pertanto, le critiche della ricorrente, essendo generiche e volte a rimettere in discussione l’analisi dei fatti, non potevano trovare accoglimento.
Anche riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la decisione della Corte territoriale legittima. I giudici d’appello avevano correttamente bilanciato l’età avanzata dell’imputata con la presenza di “plurimi precedenti specifici”, valorizzando questi ultimi come elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione con motivi specifici, che attacchino la sentenza impugnata su questioni di diritto o su vizi di motivazione evidenti e non su una diversa interpretazione dei fatti. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche in significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione ribadisce che la colpa nel proporre un’impugnazione palesemente infondata comporta una sanzione pecuniaria, a tutela della funzione deflattiva e di nomofilachia della Corte di Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi di questioni già decise o quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La sola età avanzata è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la decisione, l’età avanzata è un elemento che il giudice può considerare, ma può essere legittimamente superato da altri fattori negativi, come la presenza di plurimi precedenti penali specifici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se l’inammissibilità è dovuta a sua colpa (ad esempio per motivi manifestamente infondati), anche al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51848 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51848 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il 14/07/1945
avverso la sentenza del 18/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/10/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 03/07/2013, nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale rispetto alla tr difettando adeguata dimostrazione della sussistenza del dolo iniziale nonché rispetto all sostituzione di persona, essendo illogica la prova al riguardo. Si lamenta altresì la mancat concessione delle attenuanti generiche in considerazione dell’età avanzata dell’imputata.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto ai motivi sulla penale responsabilità, la Corte territoriale ha adeguatamente giustifica la decisione assunta (cfr. pagg. 4-6) , con argomenti effettivi e non certo illogici, sicchè pre risulta l’ulteriore sindacato al riguardo in questa sede; peraltro, gli argomenti esposti in r risultano generici e reiterativi delle stesse questioni già adeguatamente contrastate dalla Cor territoriale.
Quanto al motivo sulle generiche, la Corte territoriale, oltre a segnalare la evidente generic del gravame sul punto, ha legittimamente valorizzato i plurimi precedenti specifici.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), a versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento. delle spese pr e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019