Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un ricorso per cassazione viene giudicato inammissibile? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un chiaro esempio, sottolineando la distinzione fondamentale tra questioni di fatto e questioni di diritto. Questo caso, riguardante un furto aggravato, illustra perfettamente perché non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove. L’analisi di questa decisione ci permette di approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le sue conseguenze pratiche per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato accusato di aver sottratto, in concorso con altri, due computer portatili da un grande negozio di elettronica situato all’interno di un centro commerciale. Il furto era stato aggravato dalla destrezza e dalla recidiva qualificata. Nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, l’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio. La difesa ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e il riconoscimento della sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa non erano ammissibili nel giudizio di legittimità, in quanto costituivano ‘doglianze in fatto’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi del ricorso. La Corte ha spiegato che, ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, il ricorso è inammissibile se proposto per motivi non consentiti. Nel caso specifico, le censure sollevate dalla difesa non criticavano l’errata applicazione della legge o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitavano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove (come le dichiarazioni di un testimone della polizia giudiziaria e le fotografie) e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo, però, è precluso. Il giudizio di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’, non un terzo grado di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, non ricostruire i fatti. Poiché le argomentazioni dei giudici d’appello erano state ritenute logiche e non contraddittorie, il semplice dissenso dell’imputato non era sufficiente a giustificare un annullamento della sentenza.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘super-giudice’ che può rivedere liberamente la valutazione delle prove. Un ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Per avere successo in Cassazione, è necessario basare le proprie argomentazioni su vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione, non su una semplice speranza di ottenere una diversa valutazione dei fatti. La decisione comporta, inoltre, conseguenze economiche significative per il ricorrente, che oltre alle spese legali si vede condannato a una sanzione pecuniaria, a sottolineare la serietà del filtro di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, ovvero contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove (cosiddette ‘doglianze in fatto’), anziché su questioni di diritto.
Cosa significa che le censure si traducevano in un ‘mero dissenso’?
Significa che il ricorrente non ha evidenziato errori giuridici o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a esprimere il proprio disaccordo con la valutazione delle prove (testimonianze e fotografie) fatta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, proponendo una propria interpretazione alternativa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella Tribunale di Pavia di condanna del predetto per concorso nei furto di due computers portatili marca HP e HUAWEI, per un valore di euro 2.298,99, sottratti dagli scaffa dell’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE presso il centro commerciale Iper di Montebello di Battaglia (il 14/2/2017), aggravato dalla destrezza e con la recidiva qualific riconosciute le generiche prevalenti alle aggravanti;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., pe proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da dogl in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche a ricorso per cassazione);
che, in particolare, le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame (riconoscimento dell’imputato), traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato del materiale probato (dichiarazioni del teste di COGNOME e visione del fascicolo fotografico) attraverso una valutazi in fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
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