Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ribadendo la distinzione fondamentale tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Quando un imputato tenta di portare davanti alla Suprema Corte questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti, già valutati nei gradi di merito, l’esito è quasi sempre segnato. Questo caso, riguardante reati di resistenza e minaccia, illustra perfettamente i paletti procedurali che definiscono i confini del ricorso per cassazione.
Il Caso in Esame: Dalla Resistenza al Ricorso in Appello
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. Non accettando la decisione, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi principali. In primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti e la sua responsabilità penale, sostenendo che le sue azioni fossero state una reazione legittima a una condotta arbitraria delle forze dell’ordine. In secondo luogo, lamentava che i motivi di appello fossero stati trattati in modo superficiale. Infine, sollevava una questione procedurale relativa a un presunto vizio nella notifica del decreto di citazione in appello, che a suo dire avrebbe dovuto portare alla nullità del procedimento.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile: Fatto contro Diritto
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi proposti, evidenziando come questi non rientrassero tra quelli consentiti in sede di legittimità.
La Questione della Condotta Arbitraria
L’argomento difensivo più significativo si basava sull’articolo 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La Corte ha sottolineato che, come già correttamente valutato dal giudice di merito, la condotta arbitraria deve essere oggettiva e non basata sulla sola percezione soggettiva dell’imputato. Nel caso specifico, tenendo conto del contesto (in particolare una precedente evasione), non sussistevano elementi per qualificare l’azione delle autorità come illegittima o arbitraria. Pertanto, la reazione dell’imputato non poteva beneficiare di alcuna scriminante.
Il Presunto Vizio di Notifica
Anche il motivo procedurale è stato ritenuto infondato. L’imputato lamentava una nullità nella notifica del decreto di citazione in appello. Tuttavia, la Corte ha accertato che la notifica era stata correttamente eseguita presso il difensore, come previsto dall’art. 161, comma 4, del codice di procedura penale. Questa procedura è legittima quando l’imputato omette di comunicare le variazioni del proprio domicilio eletto, come avvenuto nel caso di specie. La modifica del domicilio, infatti, era stata comunicata solo con il deposito del ricorso per cassazione, risultando quindi tardiva per il procedimento d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che i motivi del ricorso erano mere “doglianze in punto di fatto”. L’imputato, infatti, non contestava una violazione o un’errata applicazione della legge, ma chiedeva una nuova e diversa valutazione delle prove e della dinamica degli eventi, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare i fatti, ma ha il solo compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
I giudici hanno specificato che i motivi erano, inoltre, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette. Di fronte a una motivazione logica e coerente del giudice di merito, il ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni senza individuare vizi di legittimità specifici è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a formulare i ricorsi in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge o sui vizi di motivazione (illogicità manifesta o contraddittorietà), evitando di riproporre argomenti fattuali. Per i cittadini, chiarisce che il processo ha una sua struttura precisa e che la valutazione delle prove si esaurisce, di norma, con la sentenza d’appello. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza della proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non riguardano violazioni di legge, ma si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove già effettuate dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, non di merito.
La reazione a un atto delle forze dell’ordine percepito come ingiusto è sempre giustificata?
No. Secondo la Corte, per invocare la scriminante della reazione ad un atto arbitrario (art. 393-bis c.p.), è necessario che la condotta del pubblico ufficiale sia oggettivamente illegittima e non solo percepita come tale dal cittadino. La valutazione deve basarsi su elementi concreti e non sulla sola opinione dell’agente.
Cosa succede se la notifica di un atto giudiziario non avviene al domicilio dell’imputato?
Se l’imputato non ha ricevuto la notifica a mani proprie nel domicilio eletto e non ha comunicato eventuali variazioni, la legge (art. 161, comma 4, c.p.p.) prevede che la notifica possa essere validamente eseguita presso il difensore. È onere dell’imputato mantenere aggiornate le comunicazioni relative al proprio domicilio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti e il provvedimento impugNOME; letti i motivi di ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittim perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell’imput alla configurabilità del reato di cui all’art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della s impugnata) delle minacce proferite dall’imputato;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisc presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all’art. 393-bis cod. pen secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti obiettivamente, e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria (S 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo – tenuto conto della consumata evasione, a prescindere dall’esito di assoluzione – neppure gli estremi di un’attivi illegittima in relazione all’episodio del 2 aprile 2019 per il quale è stata conferm qualificazione giuridica del reato come delitto di resistenza, diversamente dal secondo episodi consumato nel corso di udienza, e qualificato come minaccia senza che tale riqualificazione denoti alcuna contraddizione;
Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità de notifica del decreto di citazione in appello perché eseguita ai sensi dell’art. 161 comma 4 c proc. pen., sussistendo, a prescindere dalla cd. relata di notifica alla moglie valorizzata sentenza impugnata, gli estremi per procedere alla notifica al difensore stante la omessa notifi a mani dell’imputato nel domicilio eletto che era quello, corrispondente all’elezione di domic in appello, modificato – con indicazione di INDIRIZZO diversa, stesso civico, solo con l’elezi domicilio compiuta in sede di deposito del ricorso per cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO relat
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Il Presidente