Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35578  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato furto in concorso, aggravato dall’effrazione e dall’esposizione alla pubblica fede.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo denunciante violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità concorsuale dell’imputato in via solo presuntiva. Ciò in quanto, in tesi difensiva, gli stessi elementi probatori sottesi alla decisione di merito (cui fa riferimento il ricorso) avrebbero dovuto far dubitare circa l’identificazione dell’imputato in uno dei soggetti intenti, con vari funzioni, nell’aprire la saracinesca dell’esercizio commerciale, perforandola con un trapano ma senza riuscire nell’intento in ragione dell’intervento delle forze dell’ordine. L’insussistenza dell’effrazione è invece dalla difesa sostanzialmente ricollegata alla mancata apertura della saracinesca nonostante il buco in essa già praticato con il trapano che, a sua volta, nono integrerebbe effrazione.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente, nei termini esplicitat precedente paragrafo, vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito degli elementi probatori ai fini del giudizio in ordine alla responsabilit dell’imputato. In particolare, il riferimento è all’identificazione del prevenuto i uno dei correi cui sono giunti i giudici di merito, in ipotesi di c.d. dopp conforme, muovendo dall’individuazione operata dalle forze dell’ordine giunte in loco previa specifica segnalazione e indicazione proveniente da un soggetto ivi presente, COGNOME NOME (all’epoca dei fatti in servizio presso la Questora di Palermo). Trattasi di appartenenti alla polizia giudiziaria che contestualmente hanno rinvenuto sul posto il prevenuto in prossimità di un borsone, anch’esso segnalato da COGNOME come in possesso dei rei, contenente un trapano ancora caldo. Nel descritto contesto spazio-temporale l’imputato, peraltro, all’atto dell’intervento delle forze allertate da COGNOME, pur intento ad allontanarsi a passo spedito, è stato colto in prossimità non solo del detto borsone ma anche della propria vettura, al cui interno sono stati rinvenuti grimaldelli.
A quanto innanzi devono altresì aggiungersi il mancato confronto con la sentenza impugnata, laddove il ricorrente sostiene l’assenza dell’effrazione nonostante l’accertato foro praticato nella saracinesca dell’esercizio commerciale, nonché la manifesta infondatezza del profilo con il quale si intende censurare l’accertamento dell’altra aggravante solo muovendo dell’assenza di effrazione, peraltro, come detto, ritenuta accertata dai giudici di primo e di secondo rado (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per i. l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, i riferimenti giurisprudenziali di cui innanzi).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 s ttembre 2025 Il Co  GLYPH ‘ere  GLYPH t  GLYPH
Il Presidente