Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È necessario formulare motivi di ricorso precisi, pertinenti e che si confrontino direttamente con la logica della decisione impugnata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità conduca a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali doglianze: la mancata disapplicazione dell’istituto della recidiva e la negata concessione delle attenuanti generiche. Si trattava, in sostanza, di contestazioni relative alla determinazione della pena, un aspetto cruciale del giudizio penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha deciso di non entrare nel merito delle questioni sollevate, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le argomentazioni del ricorrente fossero necessariamente infondate, ma che il modo in cui sono state presentate non rispettava i requisiti richiesti dalla legge per un valido esame da parte della Suprema Corte. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un ricorso è inammissibile per aspecificità
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘aspecificità’ dei motivi di ricorso. La Cassazione ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente erano formulate in maniera generica e non si confrontavano realmente con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Il provvedimento impugnato, secondo gli Ermellini, era caratterizzato da una ‘lineare e coerente logicità’. Il ricorrente, invece di smontare punto per punto tale ragionamento, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto, senza evidenziare specifiche contraddizioni o vizi logici nella sentenza d’appello. In ambito processuale, questo tipo di impugnazione non è ammesso: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile per aspecificità si verifica proprio quando l’atto di impugnazione non riesce a superare questa soglia, trasformandosi in una mera lamentela.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di farlo in modo specifico e puntuale. Le censure devono essere mirate e devono dialogare criticamente con le motivazioni del giudice precedente. In caso contrario, il risultato sarà una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa e attenta ai requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti ‘aspecifici’, ovvero non si confrontavano in modo critico e puntuale con la motivazione logica e coerente della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi specifici del ricorso?
I due motivi del ricorso riguardavano la richiesta di disapplicazione della recidiva e la contestazione della negata applicazione delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7101  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35159/23 Spuntarelli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto i due motivi di ricorso -relativi alla mancata disapplicazione della recidiva negata applicazione delle attenuanti generiche- sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 7-11);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024