Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario argomentare in modo specifico e pertinente, confrontandosi direttamente con le ragioni del giudice.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Recidiva
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava su un unico punto: la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e, senza entrare nel merito della questione sulla recidiva, lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura ‘aspecifica’ del motivo sollevato. Secondo la Corte, il ricorrente non ha adeguatamente sfidato il ragionamento logico e coerente esposto nella sentenza della Corte d’Appello.
L’Onere di Confronto con la Decisione Impugnata
Il cuore della pronuncia sta proprio qui: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le proprie tesi o a esprimere un generico dissenso. È necessario che l’appellante analizzi criticamente la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando gli errori specifici, siano essi di diritto o vizi logici, che ne inficerebbero la validità. In assenza di questo confronto puntuale, il motivo di ricorso risulta astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte Suprema ha sottolineato come la lettura del provvedimento impugnato dimostrasse una ‘lineare e coerente logicità’ nelle argomentazioni della Corte d’Appello. Il ricorrente, con il suo motivo, non si è confrontato con questa logicità, eludendo di fatto l’onere di una critica specifica. La genericità dell’argomentazione ha quindi impedito alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione di controllo di legittimità, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non valuta se la recidiva fosse o meno applicabile, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che il modo in cui la questione è stata posta non rispettava i requisiti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e concrete: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ma l’implicazione più ampia di questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso richiede precisione, rigore e un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente avere ragione nel merito se non si è in grado di articolare le proprie doglianze in modo specifico e conforme alle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a un’ulteriore valutazione del caso, ma comporta anche oneri economici per l’assistito, rendendo la difesa inefficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era ‘aspecifico’, ovvero troppo generico e non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni lineari e coerenti contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza del giudice precedente è formulata in termini generali, senza individuare e contestare un errore specifico di diritto o un vizio logico preciso nella motivazione della decisione. È una contestazione che non entra nel dettaglio del ragionamento del giudice.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sua condanna è diventata definitiva senza che la Corte di Cassazione esaminasse il merito della sua richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44670 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/05/1985
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18971/24 Harrati
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990);
Esaminati i . motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024