Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni della difesa. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altro, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa si basava principalmente su due doglianze: la prima contestava la mancata disapplicazione della recidiva, mentre la seconda criticava il trattamento sanzionatorio, ovvero la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il Primo Motivo di Ricorso: La Recidiva e la sua Aspecificità
La Corte ha qualificato come ‘aspecifico’ il primo motivo di ricorso. Secondo i giudici, la sentenza della Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente le ragioni per cui la recidiva era stata applicata. Il ricorrente, invece di contestare puntualmente questo ragionamento, si era limitato a sollevare una critica generica, senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche del provvedimento impugnato. Questo vizio formale ha reso impossibile l’esame della censura.
Il Secondo Motivo di Ricorso: La Commisurazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Cassazione ha osservato che la sentenza d’appello appariva ‘immune da censure’ su questo punto. I giudici di merito avevano infatti fornito una chiara spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto che li avevano portati a determinare la pena finale in un anno e sei mesi di reclusione. La Corte ha sottolineato un dato decisivo: tale pena corrispondeva al minimo edittale, ovvero alla sanzione più bassa prevista dalla legge per quel reato. Di conseguenza, non vi era alcun margine per una ulteriore riduzione.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un dialogo critico con la decisione impugnata. Dichiarare un motivo ‘aspecifico’ significa evidenziare che la difesa non ha adempiuto al proprio onere di individuare con precisione il vizio logico o giuridico della sentenza precedente. Allo stesso modo, contestare una pena già fissata al minimo legale è un’argomentazione priva di fondamento, poiché il giudice non può scendere al di sotto del limite imposto dal legislatore.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non basta avere ragione nel merito, ma è indispensabile formulare i motivi di ricorso in modo tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile non solo vanifica gli sforzi difensivi, ma comporta anche ulteriori costi per l’imputato. La specificità dei motivi è, quindi, un requisito non formale, ma sostanziale, che garantisce la funzionalità e la serietà del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano ‘aspecifici’, cioè non contestavano in modo puntuale e critico il ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in maniera generica, senza un confronto diretto con le argomentazioni logico-giuridiche della decisione che si contesta. In pratica, la difesa non spiega perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato, limitandosi a riproporre le proprie tesi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44654 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 09/06/1996
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18860/24 Legisi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen. altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – relativo alla mancata disapplicazione della recidiv – è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2);
Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena fina anni uno e mesi sei di reclusione, ossia il minimo edittale (cfr. p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024