Ricorso Inammissibile per Motivi Generici: Analisi di un Caso Pratico
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici e critichino punto per punto le argomentazioni del giudice. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di appello.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Bologna. La condanna si basava sulla sussistenza di un ‘delitto presupposto’, provata non con prove dirette, ma attraverso un solido impianto di prove logiche. In particolare, i giudici avevano evidenziato due elementi chiave:
1. La grande quantità di beni: L’imputato era stato trovato in possesso di un notevole numero di beni, molti dei quali dotati di codici identificativi che li riconducevano a persone estranee.
2. L’assenza di redditi leciti: L’imputato non disponeva di alcuna attività lavorativa documentata che potesse giustificare il legittimo acquisto di beni in tale quantità e di così consistente valore.
Questi elementi, secondo il Tribunale, facevano fondatamente ritenere che i beni fossero il provento di furti o, comunque, di attività delittuose.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
L’imputato aveva presentato appello e, successivamente, ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della vicenda, ma in un vizio procedurale dell’atto di impugnazione stesso. L’ordinanza sottolinea come il motivo di ricorso fosse del tutto ‘aspecifico’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che l’imputato, con il suo motivo di appello, aveva completamente omesso di confrontarsi con la precisa e articolata motivazione del Tribunale. Invece di smontare l’argomentazione logica del primo giudice, l’appellante si era limitato a contestazioni generiche. Il Tribunale aveva costruito un ragionamento basato su indizi gravi, precisi e concordanti, come consentito dalla giurisprudenza consolidata (citando la sentenza n. 29685 del 2011). Di fronte a questo impianto logico, l’appello avrebbe dovuto:
* Contestare la quantità dei beni.
* Fornire una spiegazione alternativa e lecita per il loro possesso.
* Dimostrare l’esistenza di fonti di reddito compatibili con tali acquisti.
Non avendo fatto nulla di tutto ciò, il motivo di appello risultava vago e, di conseguenza, inammissibile. La Corte di Cassazione, rilevando che il ricorso riproponeva la stessa genericità, non ha potuto fare altro che confermare l’esito: il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale, precludendo ogni ulteriore esame nel merito.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve rappresentare una critica puntuale e ragionata della decisione impugnata. Chi intende contestare una sentenza deve ‘dialogare’ con le motivazioni del giudice, indicando con precisione dove e perché esse sarebbero errate. In caso contrario, come dimostra questo caso, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito, con l’ulteriore aggravio di costi processuali e sanzioni per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo di impugnazione era aspecifico, ovvero non si confrontava criticamente e in modo puntuale con le argomentazioni logiche contenute nella motivazione della sentenza del Tribunale.
Su quali prove logiche si basava la decisione del Tribunale?
La decisione si basava su due elementi principali: la grande quantità di beni rinvenuti, molti dei quali riconducibili a terzi, e il fatto che gli imputati non disponevano di attività lavorative lecite che potessero giustificare il possesso di beni di tale quantità e valore.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44435 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla prova del delitto presupposto, è inammissibile, atteso che, a fronte della motivazione del Tribunale di Bologna che aveva affermato la sussistenza del delitto presupposto attraverso prove logiche – segnatamente: «la grande quantità di beni, molti dei quali tra l’altro muniti di codici identificativi quindi riconducibili, a persone estranee agli imputati, che fa fondatamente ritenere che trattasi di beni compendio di furti e, comunque, di attività delittuose», a fronte anche del fatto che gli imputati «non dispone di attività lavorative che potessero loro permettere il legittimo acquisto di beni in tali quantità e di così consistente valore» -, come è consentito anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01), l’imputato, con il proprio motivo di appello, aveva omesso di confrontarsi con tale
motivazione, sicché lo stesso motivo risultava aspecifico e avrebbe dovuto esse dichiarato inammissibile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.