Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza, deve farlo presentando motivi validi e pertinenti alla natura del giudizio che sta intraprendendo. In questo caso, vedremo perché le doglianze relative alla quantificazione della pena sono state respinte, confermando la decisione dei giudici di secondo grado.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. L’oggetto del contendere non era la colpevolezza dell’imputato, quanto piuttosto aspetti legati al trattamento sanzionatorio a lui applicato. In particolare, il ricorrente lamentava la severità della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentazioni che aveva già esposto nei gradi di giudizio precedenti.
La Corte d’Appello aveva già valutato tali aspetti, fornendo una motivazione ritenuta adeguata e logica. La decisione di non concedere le attenuanti era stata fondata, tra l’altro, sui numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, un fattore che incide negativamente sul giudizio complessivo della sua personalità.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Cassazione, infatti, opera come giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice di merito, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Le censure mosse dal ricorrente, incentrate sulla determinazione del trattamento punitivo, sono considerate dalla Corte come “motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità”. In altre parole, chiedere alla Cassazione di ricalcolare la pena o di riconsiderare l’opportunità delle attenuanti è, nella maggior parte dei casi, un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, cosa che l’ordinamento non prevede.
La Valutazione dei Precedenti Penali nel Giudizio
Un punto centrale della decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse adeguatamente giustificato tale scelta, basandosi sui numerosi precedenti penali del ricorrente. Questo elemento è fondamentale perché le attenuanti generiche sono uno strumento che permette al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione, ma la loro concessione è puramente discrezionale e deve essere motivata.
Una storia criminale significativa è un fattore che legittimamente induce il giudice a ritenere che l’imputato non meriti un trattamento sanzionatorio più mite. Il fatto che i giudici d’appello avessero considerato questo aspetto, così come le altre deduzioni difensive, ha reso la loro motivazione inattaccabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito principi consolidati. Ha ritenuto le doglianze del ricorrente “manifestamente infondate” perché miravano a una riconsiderazione del merito della decisione, travestita da critica sulla motivazione. La sentenza della Corte d’Appello, al contrario, è stata giudicata “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e basata su un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. La Corte ha specificato di aver preso in considerazione anche la lettera inviata dall’imputato al giudice di sorveglianza, ma ha concluso che nessuno degli argomenti proposti era in grado di scalfire la coerenza logica della decisione impugnata.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La conclusione pratica di questa ordinanza è duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti per motivi non ammessi, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione riafferma con forza il ruolo e i limiti del giudizio di Cassazione, un baluardo della corretta applicazione della legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto le doglianze erano manifestamente infondate e riguardavano la determinazione del trattamento punitivo, che è una valutazione di merito non sindacabile dalla Cassazione.
Cosa significa che la sentenza impugnata era sorretta da sufficiente e non illogica motivazione?
Significa che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo adeguato, logico e coerente le ragioni della propria decisione, esaminando correttamente le argomentazioni difensive, incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche basato sui numerosi precedenti penali dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALZANO LOMBARDO il 16/02/1977
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità, in quanto costituiti da doglianze manifestamente infondato, perché afferenti determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punt incluso quello relativo alla lettera esplicativa inviata dall’imputato al giudice di sorveg pag. 5 e al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondate sui numerosi precedenti penal rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.