Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 25/11/2022;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui NOME stato condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 acquistato – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e non per esclusivamente personale – diverse partite di ingente quantitativo GLYPH di sostanza stupefacente di tipo cocaina di circa 500/770 grammi ciascuna da tale NOME accumulando un debito di oltre 40.000 euro (Fatti commessi tra agosto 2008 14.10.2008)
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità “per i fatti commessi in Perugia”.
Si fa riferimento alla parte della sentenza relativa al viaggio effettuato il 25.5.20 dall’imputato con NOMEnaj, con partenza da Perugia (luogo di residenza del ricorrente) e con destinazione Lecce, e finalizzato al trasporto di sostanza stupefacente; l’imputato avrebbe avuto l’incarico di distribuire la sostanza stupefacente per conto di altri.
La sentenza, secondo il ricorrente, sarebbe viziata per non avere il giudice indicato né le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza e neppure le condotte violative del precetto penale, ovvero il ruolo in concreto avuto dall’imputato.
Sarebbe viziato anche l’assunto per cui nella specie non vi sarebbe violazione del bis in idem rispetto ai fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari, divenuta irrevocabile il 3.11.2011; i fatti in esame sarebbero stati irritualmente posti continuazione con i reati già giudicati aventi ad oggetto “fatti commessi in luogo imprecisato sul territorio nazionale dal 25.8.2008 e epoca successiva”.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non è stata ravvisata la violazione del divieto di bis in idem, di cui si è detto; in particolare, non sarebbe stato spiegato perché i fatti in esame sarebbero diversi da quelli già giudicati.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione; il tema attiene all’aumento di pena per la continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati dalla Co di appello di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Dall’atto di appello emerge che con l’impugnazione fu devoluta alla Corte solo la questione relativa all’entità della pena inflitta per effetto del riconoscimento del vinco della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli già giudicati dalla Corte appello di Bari.
Nessuna questione specifica fu posta in concreto nell’occasione quanto alla violazione del bis in idem; il ricorrente, piuttosto, argomentò affermando che l’aumento di pena inflitto fosse eccessivo proprio perché si era “ai limiti del ne bis in idem”.
Ne discende che il primo e il secondo motivo, relativi, rispettivamente, al giudizio di responsabilità e alla violazione del principio del bis in idem sono preclusi perché non specificamente dedotti in appello,
Pur volendo prescindere dalla preclusione, si tratta di motivi comunque inammissibili, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico.
Non diversamente, è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso.
A fronte di una motivazione con cui la Corte di appello per determinare l’entità di pena inflitta a titolo di continuazione, ha fatto riferimento alla gravità e alla moltepl dei fatti oggetto del processo, nulla di specifico è stato dedotto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.