Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 26 aprile 2023 la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del 6 aprile 2021 del Tribunale di Reggio Emilia ha determinato in mesi 6 di reclusione ed euro 1.032,00 di multa la pena complessivamente inflitta a COGNOME per il reato di cui all’art. 73 comma 3 del d.P.R. 309/1990.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha lamentato il vizio di violazione di legge con riguardo alla fattispecie contestata e alla ritenuta penale responsabilità a carico del medesimo.
Occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza del vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede – con richiami meramente fattuali una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
Vero è, al riguardo, che la Corte territoriale ha puntualmente valutato e dichiarato la penale responsabilità dell’odierno ricorrente. In tal senso è stata offerta coerente lettura dell’intera vicenda originata da un controllo effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla seguente perquisizione all’esito della quale il ricorrente veniva trovato in possesso della sostanza poi sequestrata. Quanto alla ritenuta responsabilità l’appellante, egli è stato rinvenuto fuori dalla propria abitazione e all’interno di un locale in possesso di una quantità che i giudici hanno ragionevolmente definito non bagatellare di sostanza stupefacente, peraltro già divisa in dosi e confezionata e quindi pronta alla vendita; con l’aggiunta della assenza di un’attività lavorativa lecita. Così delineando un quadro indiziario granitico rispetto al quale non si prospetta alcun vizio manifesto. E’ poi meramente asserita la tesi del mancato accertamento della assenza di fonte lavorativa di reddito, comunque marginale nella economia della argomentazione.
Non può quindi che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso.
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Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cort costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Presidente