Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
Quando si impugna una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti di questo giudizio. Un caso recente ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la Cassazione valuta la corretta applicazione della legge, non riesamina i fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, come dimostra un’ordinanza relativa a un caso di spaccio di stupefacenti.
La Vicenda Processuale
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per la violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), fattispecie che punisce i casi di spaccio di lieve entità.
La condanna si basava sull’osservazione diretta delle forze dell’ordine, le quali avevano notato l’individuo armeggiare tra delle sterpaglie, prelevare un involucro da un barattolino di plastica, cederlo a un acquirente e riporre il contenitore, che conteneva ancora cocaina, nel suo nascondiglio.
Il Motivo del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, gli operanti non avrebbero assistito direttamente alla cessione della sostanza, ma avrebbero solamente “intuito” che fosse avvenuta. Di conseguenza, la prova della responsabilità non sarebbe stata raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio.
Questo tipo di doglianza, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, bensì di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La deduzione difensiva è stata definita “fattuale e rivalutativa”. In altre parole, l’imputato non ha evidenziato un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa delle prove già esaminate e valutate dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano accertato in modo chiaro la sequenza dei fatti: l’imputato era stato visto mentre prelevava l’involucro dal contenitore nascosto, lo cedeva all’acquirente e riponeva il barattolo, che conteneva altra sostanza stupefacente. Questa ricostruzione, basata sull’osservazione diretta, costituisce un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità. Sostenere che gli agenti abbiano solo “intuito” la cessione equivale a chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella, già compiuta, dalla Corte d’Appello, un’operazione che esula dalle sue funzioni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (violazione di legge, vizi di motivazione evidenti e logici) e non su tentativi di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti. In assenza di validi motivi legali, l’appello non solo sarà respinto, ma comporterà anche un ulteriore onere economico per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove. Questo tipo di riesame non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, che si occupa solo di verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza di condanna diventa definitiva.
È possibile contestare in Cassazione l’accertamento dei fatti basato sull’osservazione delle forze dell’ordine?
No, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o una palese contraddittorietà nella motivazione della sentenza. Argomentare che gli agenti abbiano solo ‘intuito’ un fatto, quando i giudici hanno ritenuto provata una sequenza di azioni concrete, costituisce una critica sul merito della valutazione probatoria, non ammissibile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
v
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che l’imputato con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione all’accertamento di responsabilità perché gli operanti avevano solo “intuito”, ma non visto la cessione;
Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa: i Giudici di merito hanno accer NOME era stato visto dai Carabinieri mentre armeggiava tra le sterpaglie per prele barattolino di plastica, l’involucro poi ceduto all’acquirente e poi riporre il barat contenente altra sostanza stupefacente, del tipo cocaina, tra le sterpaglie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
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Il Consi liereiestensore
Il Presidente