Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME e NOME ricorrono, tramite separati ricorsi curati dallo stesso Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 17 novembre 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Aosta il 16 marzo 2022., all’esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto NOME e NOME responsabili di più violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tra il 2020 e il 2021, in conseguenza condannando ciascuno di essi alla pena stimata di giustizia, invece, riconosciute a NOME le attenuanti generiche ed assolto NOME COGNOME, cui pure sono state riconosciute le generiche, dalla contestazione di cessione di droga avvenuta il 27 aprile 2021, ha rideterminato per entrambi la pena, riducendola; con conferma nel resto.
NOME si affida a due motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria: quanto alla omessa assoluzione dell’accusa di cui al capo n. 4) dell’editto; e quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
3.NOME si affida ad un unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nella meno grave violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
4.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull’an della penale responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti: rispetto ad essa ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le censure peraltro risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.
5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.