Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 29 novembre 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 25 giugno 2020, all’esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 16 dicembre 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla pena di giustizia, invece, ha riconosciuto la contestata recidiva come infraquinquennale; con conferma nel resto.
2.11 ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente ovvero priva di completezza, a tal punto che l’imputato andrebbe immediatamente prosciolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, svolto in via subordinata, chiede che venga elimiNOME l’aumento operato per la recidiva.
3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata, il ricorso prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). In ogni caso, la asserita “insufficienza” della motivazione non rientra nel novero delle ipotesi di ricorribilità per cassazione di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ch contempla altra casistica. Né la richiesta di immediato proscioglimento, pur dopo una “doppia conforme” di condanna nei gradi di merito, è in alcun modo giustificata dal ricorrente.
Quanto alla prospettazione indicata in via subordinata, è appena il caso di accennare che nel caso di specie nessun aumento sanzioNOMErio vi è stato per la recidiva, essendo state le circostanze di segno opposto bilanciate con esito di equivalenza. Risulta palese, quindi, la aspecificità della prospettazione difensiva.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.