Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/03/2002 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE avverso l ‘ordinanza in data 04/03/2025 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; a replicato lette le conclusioni dell’Avvocata NOME COGNOME che h alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 0 4/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 13/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di truffa c.d. vessatoria.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel reato, trattandosi di mera connivenza non punibile.
Premesso che a COGNOME viene contestato di avere svolto il ruolo di vedetta, rispetto all’azione delittuosa in corso nell’abitazione d ella persona offesa, a opera di COGNOME COGNOME, il ricorrente sostiene che -in realtà- la condotta configurava un’ipotesi di connivenza non punibile.
Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto inverosimile la versione offerta dall’indagato, mentre il racconto di COGNOME era stato lineare e, infatti, non aveva il telefono, né altro mezzo di comunicazione per poter avvisare la Maglio dell’arrivo di terze persone, così mancan do ogni contributo causale.
1.2. Vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Secondo il ricorrente non sussistono né il pericolo d’inquinamento probatorio, né il pericolo di fuga, così come è inesistente il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede.
A tale ultimo proposito segnala la giovanissima età dell’indagato.
Osserva che la precedente misura degli arresti domiciliari sofferta da COGNOME è ininfluente, atteso che l’indagato ha rispettato le pres crizioni che gli erano state imposte.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni per cui risulti inadeguata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é inammissibile perché si risolve in valutazioni di fatto alternativa a quella dei giudici di merito, sia in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia in tema di esigenze cautelari.
1.1. Il Tribunale ha ampiamente motivato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che COGNOME aveva accompagnato la COGNOME in macchina dalla Campania alla Calabria e l’attendeva in macchina nel mentre questa perpetrava la condotta delittuosa in danno dell’ultranovantenne persona offesa.
Il tribunale ha ritenuto inverosimile il narrato di COGNOME che, per scagionarsi, ha raccontato di avere accompagnato la donna senza nulla sapere circa le sue intenzioni. In particolare, i giudici hanno osservato che «appare assai inverosimile che egli si fosse reso disponibile a compiere un viaggio dalla Campania alla Calabria senza conoscerne le reali finalità, tanto più se si consideri che il medesimo soggetto, per come risulta dagli atti del fascicolo, è attinto da plurime segnalazioni di polizia per delitti identici nelle modalità e nelle forme di consumazione (truffe del ‘finto carabiniere’ commesse in danno di soggetti vulnerabili per ragioni di età)»
Il ricorrente sostiene che, invece, le dichiar azioni rese dall’indagato sono credibili e verosimili e che la sua condotta andava qualificata come connivenza non punibile, così prospettando una valutazione delle emergenze procedimentali alternative e antagoniste a quella dei giudici di merito, senza esibire censure astrattamente incasellabili in uno dei motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen..
1.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il tribunale ha osservato che nei confronti di COGNOME non hanno avuto alcun effetto di deterrenza i tre mesi in cui si è trovato ristretto agli arresti domiciliari, così risultando elevato il pericolo di commissione di nuovi reati. Quanto alla scelta della misura inframuraria, i giudici hanno osservato che la misura degli arresti domiciliari si mostrava inadeguata, atteso che COGNOME (e la sua complice) avrebbero potuto perpetrare le truffe anche per il mezzo telefonico, inviando complici esterni a recuperare l’ingiusto profitto.
Anche in questo caso, il ricorrente prospetta una valutazione alternativa a quella dei giudici, sostenendo che la misura degli arresti domiciliari era adeguata a contenere il pericolo di reiterazione, per come dimostrato dal fatto che COGNOME aveva rispettato le prescrizioni impostegli in altro procedimento, nel cui ambito era stato ristretto agli arresti domiciliari.
A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contraddittoria, dunque, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 -01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME Rv. 269884 -01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252178).
2.1. Va ulteriormente osservato che risulta manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione in punto di inadegutezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, là dove, invece, -come visto- il tribunale -in risposta alla correlata deduzione difensiva- ha puntualmente argomentato circa le ragioni per cui non poteva essere applicata la misura degli arresti domiciliari, con o senza braccialetto elettronico.
Alla manifesta infondatezza, si aggiunge anche il difetto di specificità del motivo, visto che l’impugnazione non si confronta con le argomentazioni spese dal tribunale sul punto.
E’ stato affermato, infatti, che «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione
impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 -01).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 21 maggio 2025