Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Travisamento della Prova
Quando un ricorso per cassazione si trasforma in un esito sfavorevole e costoso? L’ordinanza in esame offre una chiara risposta, delineando i confini del vizio di travisamento della prova e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato, condannato in primo e secondo grado per furto aggravato, che ha tentato di ribaltare il verdetto davanti alla Suprema Corte, senza successo.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario dell’imputato inizia con una condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2015. L’accusa era di furto aggravato in concorso, ai sensi degli articoli 112, 624 e 625 del codice penale. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli nel 2022. In entrambi i gradi di giudizio, i giudici hanno ritenuto provata la responsabilità penale dell’individuo, condannandolo a sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, pena già mitigata dalla concessione delle attenuanti generiche e dalla scelta di un rito speciale.
Il Travisamento della Prova e il Ricorso Inammissibile
Di fronte alla cosiddetta “doppia conforme”, ovvero due sentenze di merito che giungono alla medesima conclusione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: il vizio di travisamento della prova. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero interpretato erroneamente gli elementi probatori a disposizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha una visione molto rigida su questo punto. Un errore di valutazione è considerato rilevante solo se è così grave da “disarticolare l’intero ragionamento probatorio”, rendendo la motivazione della sentenza illogica e palesemente errata. Indicare semplici e “minime incongruenze” non è sufficiente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha stabilito che le censure proposte dal ricorrente non possedevano i caratteri di decisività e rilevanza necessari. Le argomentazioni della difesa si sono limitate a evidenziare piccole discrepanze che, secondo i giudici, non incidevano sulla coerenza e sulla completezza della sentenza d’appello. La Corte ha inoltre sottolineato un fatto cruciale emerso durante il processo: parte della refurtiva e un martello, presumibilmente usato per il reato, erano stati ritrovati sul veicolo dell’imputato all’arrivo dei carabinieri. Questo elemento rafforzava ulteriormente la solidità del quadro accusatorio. Di conseguenza, non essendo stato individuato alcun errore logico o probatorio fondamentale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare un vizio grave e manifesto, capace di minare le fondamenta logiche della decisione impugnata. Un ricorso basato su critiche marginali è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria non è priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure sollevate, come nel caso di specie, si risolvono in minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata e non ne disarticolano il ragionamento probatorio.
Cos’è il ‘travisamento della prova’ e perché non è stato riconosciuto in questo caso?
Il travisamento della prova è un errore del giudice nell’interpretare un elemento probatorio. In questo caso non è stato riconosciuto perché l’errore lamentato dal ricorrente non è stato ritenuto idoneo a rendere illogica la motivazione della sentenza e a smontare l’intero impianto accusatorio confermato nei primi due gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43049 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza d AL A . A2., Zoll con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22.10.2015 che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt.112 n.5 e 6, 624, e 7 cod. pen. e lo aveva condannato – concesse le attenuanti generiche valut come equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti e tenuto co della diminuente per il rito speciale prescelto – alla pena di mesi sei di recl ed euro 400 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisame della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace so l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probat rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’eleme frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosidd “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risu probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rileva risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) complessivamente valutata (che ha tra l’altro evidenziato che anche parte d refurtiva, oltre al martello, erano già riposte sul veicolo all’arrivo dei carab
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.