Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35526 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35526 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), commesso il 7 marzo 2020.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su cinque motivi di seguito enunciati e congiuntamente considerati nei limiti necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito alla confermata responsabilità per il delitto contestato, anche quanto ai giudizi di attendibilità di taluni testimoni e di inattendibilità di altri a cui sarebbe sotte peraltro l’utilizzazione di un’annotazione di polizia giudiziaria non utilizzabile Medesime censure si appuntano sull’esclusione della scriminante dello stato di necessità, in merito alla ritenuta insussumibilità dei fatti accertati nell’astratt previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e in ordine all’insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto attendibili i Carabinieri escussi in dibattimento e inattendibili gli altri testimoni esaminati, disponendo relativamente a questi ultimi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai fini delle proprie valutazioni in merito al reato di cui all’art. 37 cod. pen., con motivazioni «incongrue», «meramente apparenti» e «inaccettabili per il manifesto contrasto con le evidenza istruttorie», traendo deduzioni errate dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa circa le modalità di esecuzione dell’accertamento speditivo (l’unico eseguito). I giudici avrebbero fatto altresì riferimento alla circostanza della forte velocità e dello stridio degli pneumatici riferita dai Carabinieri non considerando sul punto le dichiarazioni dei testimoni escussi (ritenuti inattendibili); ciò, peraltro, nonostante l’assenza di sanzioni amministrative in merito e l’indicazione di tale circostanza non nel verbale di accertamento alcolimetrico ma solo nell’annotazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria e illegittimamente utilizzata in dibattimento (con conseguente violazione di legge sul punto).
Sarebbe stata altresì confermata l’insussistenza dello stato di necessità, in termini peraltro contraddittori e illogici, nonostante risultante «per tabulas» e dalle inequivoche dichiarazioni testimoniali, a dire della difesa, la detta scriminante per aver l’imputato opposto il rifiuto agli accertamenti per il grave pericolo di poter contrarre il «COVID-19», stanti il contesto temporale dell’accertamento e le relative modalità di esecuzione.
Viziata sarebbe altresì la motivazione sottesa alla ritenuta insussimibilità dell’accertata fattispecie nell’astratta previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen Nella stessa sintesi operata dal ricorrente (pag. 12, terzo capoverso), la Corte territoriale «ha travisato la motivazione afferente al preteso elevatissimo grado di colpevolezza dell’imputato ed al conseguente diniego dell’applicabilità della causa di non punibilità…». I giudici di merito avrebbero operato richiami fuori luogo a circostanze fattuali, tra cui anche quelle emergenti dalla citata annotazione di polizia giudiziaria inutilizzabile. Si tratterebbe di indici che, a dir della difesa, avrebbero dovuto soccombere rispetto ad altri nella valutazione circa la particolare tenuità, non essendo evincibile alcuna condotta di guida inadeguata e non emergendo un «elevatissimo grado di colpevolezza», diversamente da quanto accertato.
Violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione si appuntano in merito alla confermata insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice d’appello rigettato il relativo motivo richiamando la gravità dei fatti,
quanto a condotta ed elemento soggettivo, sottesa all’esclusione della particolare tenuità
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (diffusamente esplicitati a pag. 4 e s. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, si aggiungono ulteriori e autonomi profili d’inammissibilità delle censure, tanto in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata quanto ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deducenti censure in fatto e quindi diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «COGNOME»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
4.1. Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito nell’apprezzamento dei mezzi di prova, con particolare riferimento alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale circa l’attendibilità dei testimoni indicati dalla difesa, cui è seguita trasmissione degli atti per falsa testimonianza. Trattasi peraltro di valutazione, quella a cui il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituire la propria, che muove anche dall’esito positivo dell’accertamento speditivo, invece indicato dai testimoni come aver sortito esito negativo. Il ricorrente peraltro non confronta il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata laddove appunta le proprie critiche sull’utilizzo di un’annotazione di polizia giudiziaria che invece non emerge dalla sentenza impugnata. La situazione di contesto caratterizzante l’accertamento alcolemico, anche con riferimento all’incipit dell’intervento delle forze dell’ordine dovuto alle particolari modalità di guida adottate dal prevenuto, è stata accertata dai giudici di merito all’esito della valutazione di mezzi di prova orali acquisiti in dibattimento.
4.2. Parimenti in fatto si mostrano le censure che si appuntano sulla confermata insussistenza dello stato di necessità escluso dai giudici di merito, nonostante il contesto temporale’ dell’accertamento, anche in considerazione delle accertate modalità di esecuzione dell’atto irripetibile a cui il prevenuto si è sottratto, in quanto tali da garantire l’utilizzo di strumentazione sigillata. Il ricorrente, invece, a suo dire, ritiene provata la scriminante «per tabulas» e all’esito di una propria inammissibile valutazione di dichiarazioni testimoniali, peraltro rese dai testimoni ritenuti dal giudice d’appello inattendibili con conseguente trasmissione degli atti per falsa testimonianza.
4.3. COGNOME Quanto COGNOME alla COGNOME ritenuta COGNOME insussumibilità COGNOME dell’accertata COGNOME fattispecie nell’astratta previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen., anche in considerazione dell’«elevatissimo grado di colpevolezza», la stessa sintesi della censura operata al terzo capoverso di pag. 12 del ricorso evidenzia l’inammissibilità del motivo. Si
sostiene infatti che la Corte territoriale abbia «travisato la motivazione afferente al preteso elevatissimo grado di colpevolezza dell’imputato ed al conseguente diniego dell’applicabilità della causa di non punibilità…». I giudici di merito, i tesi difensiva, avrebbero altresì operato richiami fuori luogo a circostanze fattuali, tra cui anche quelle emergenti dalla citata annotazione di polizia giudiziaria il cui utilizzo, come detto, non emerge dalla sentenza impugnata con la quale il ricorrente finisce dunque con il non confrontarsi’.
4.4. Manifestamente infondata è poi la censura che si appunta sull’esclusione delle attenuanti generiche. Il giudice d’appello ha rigettato il relativo motivo in ragione dell’insussistenza di circostanze positivamente apprezzabili in tal senso oltre che, come evidenziato dallo stesso ricorrente, richiamando la gravità dei fatti, quanto a condotta ed elemento soggettivo, nell’escludere la particolare tenuità.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 iglie e e ten re COGNOME
Il Presidente