Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 2256/2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano altro che una copia di quelli già discussi e respinti nel precedente grado di giudizio. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che richiede critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per furto. L’appellante basava le sue doglianze su tre punti principali:
1. La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto, chiedendo fosse derubricato a furto semplice ai sensi dell’art. 624 c.p.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, co. 1, n. 4 c.p.).
L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Perugia, si rivolgeva alla Suprema Corte sperando in una revisione del giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero meramente “apparenti” e non “specifici”, in quanto si limitavano a riprodurre le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base di questa ordinanza sono cruciali per comprendere la funzione della Corte di Cassazione.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il ricorso era una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello. La Corte suprema ribadisce che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere una funzione critica specifica nei confronti della sentenza impugnata. Non basta ripetere le proprie tesi difensive; è necessario dimostrare dove e perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico, evidenziando vizi di legge o di motivazione. In assenza di questa critica mirata, il motivo di ricorso è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Anche riguardo al diniego dell’attenuante per il danno di speciale tenuità, la Corte ha sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre la questione senza confrontarsi con la giurisprudenza consolidata. La Corte ha colto l’occasione per ricordare che tale attenuante presuppone un danno di “rilevanza minima”, quasi trascurabile per la persona offesa, e un pregiudizio “lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio”. Poiché il ricorso non argomentava in modo specifico contro la valutazione fatta dalla Corte d’Appello su questo punto, anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. La decisione evidenzia che la redazione dell’atto richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione delle difese precedenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, quindi, requisiti non negoziabili per accedere al giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca di specificità, ovvero se si limita a essere una mera e pedissequa ripetizione di argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità?
È una circostanza attenuante che si applica quando il danno economico causato alla vittima ha una ‘rilevanza minima’, ovvero è di entità quasi trascurabile e arreca un pregiudizio ‘lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio’.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2256 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della mo in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all’imputato come furto se ex art. 624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi cons specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – con cui si rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui al cod. pen. e vizio di legge e di motivazione in ordine al diniego della circostanza ex art. 62, primo comma, n.4 – risultano analogamente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e non accolti con corretti argomenti giuridici dalla Cort come si evince dalla pag. 3 della impugnata sentenza;
osservato, in particolare, che è principio consolidato nella giurisprudenza di qu che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il dan abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggia 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2 2013, COGNOME, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020 Rv. 280173);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
COGNOME
Il Consi liere Estensore
Il Presidente