Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il 27/06/1986
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME(- —
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Motivi della decisione
Considerato che COGNOME Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 9 maggio 2023 dal Tribunale di Aosta per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7, cod. pen. (capo d) e per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (capo b) commessi in luogo sconosciuto nel mese di agosto 2022 e tra il 22 agosto e il 1 settembre 2022 con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata;
considerato che, con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 648 Cod. pen. e vizio di motivazione sulla prova della ricettazione per essere intervenuta condanna in assenza di prova della consapevolezza della provenienza illecita della carta di circolazione; che, con il secondo motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 336 e 529, cod. proc. pen. sulla validità della querela, sebbene il denunciante si sia limitato a presentare una generica formula, inidonea a integrare inequivoca manifestazione della volontà di punire; che, con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per avere la Corte territoriale negato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione al capo d) e la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, nonostante gli elementi positivi indicati dalla difesa;
lette le conclusioni del difensore depositate il 10 giugno 2025;
considerato che i motivi di ricorso sono pedissequamente reiterativi dei motivi di appello, che hanno trovato puntuale disamina alle pagg.6-7 della sentenza impugnata, con il cui tenore il ricorso omette ogni confronto;
considerato, in particolare, che sull’autovettura in uso all’imputato, oltre alla carta di circolazione, sono stati trovati tutti beni di provenienza delittuosa senza che l’imputato fornisse alcuna giustificazione;
considerato, in particolare, che nella querela in atti risulta indicata espressamente la volontà che il colpevole sia punito;
considerato, infine, che già il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. e che a pag.7 vi è ampia illustrazione della ragione per la quale il giudice di merito non ha ritenuto di pervenire a un bilanciamento tra circostanze eterogenee diverso rispetto alla sentenza di primo grado;
considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.
186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
estensore
Il Presu.erlte