Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 03/10/1983
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
v-7
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 28 marzo 2017 con cui NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, per essersi verificata prima della conclusione del giudizio di secondo grado.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita in sede di appello – nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni di mancata maturazione del termine di prescrizione del reato anteriormente alla celebrazione del giudizio di appello (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse dinanzi alla Corte di merito.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel
provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez
27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 de
18/07/2014, COGNOME Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME
Rv. 243838-01).
3. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Piesi ente