Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/08/1984
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Rom confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma, che avev
affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di cui all’art.
497
-bis cod.
pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imput articolando cinque motivi di censura, ulteriormente argomentati attravers
memoria difensiva, depositata il 5 giugno 2025, con la quale si insiste per l’acco del ricorso;
– che il primo motivo di censura, afferente alla ritenuta qualificazione dei sensi del secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. (in concreto logico
contraddittorio: cfr. pag. 1 della motivazione della sentenza impugna manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenz
legittimità in materia (che dà conto del valore logico da attribuire alla prese fotografica sul documento d’identità:
ex multis,
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa,
Rv. 273303);
che il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d’impugnazione, a alla ritenuta idoneità ingannatoria del falso, all’applicabilità della causa di non di cui all’art. 131-bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio, al riconoscim circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena irrogata, s indeducibili perché postulano un differente apprezzamento degli elementi fat fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolvono nella pe reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte (con motivazione logica e non contraddittoria: cfr. pag. 1 della motivazion sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere éstensore
COGNOMEIl Presidente