Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice copia di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi sollevati erano una mera reiterazione di argomenti già respinti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I fatti del processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto, aggravato dalla recidiva specifica reiterata infraquinquennale. I giudici di merito avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, considerandole equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, e avevano così determinato la pena finale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
I motivi del ricorso: una strategia non vincente
La difesa dell’imputato ha basato l’impugnazione sui seguenti punti:
1. Errata valutazione della recidiva: Si contestava alla Corte d’Appello di aver applicato l’aggravante della recidiva in modo automatico, come una ‘clausola di stile’, senza una reale valutazione dei precedenti penali, impedendo così che le attenuanti prevalessero.
2. Inattendibilità di una testimonianza: Si criticava la sentenza per aver giudicato inattendibile la versione di un testimone senza un’adeguata motivazione sul criterio di giudizio utilizzato.
3. Mancata considerazione delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte avesse affermato la non meritevolezza delle attenuanti senza considerare il comportamento processuale dell’imputato.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La decisione della Suprema Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione precisa e rigorosa dei motivi presentati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato dettagliatamente perché ciascun motivo fosse inammissibile o infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo sulla recidiva, i giudici hanno evidenziato che non si trattava di una violazione di legge, ma di una riproposizione di argomenti già ampiamente e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva motivato in modo esauriente come i precedenti penali del soggetto indicassero una sua maggiore pericolosità sociale, giustificando così il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
Il secondo motivo, relativo alla valutazione della testimonianza, è stato qualificato come una ‘mera doglianza in punto di fatto’. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti (compito dei giudici di merito), ma di verificare la corretta applicazione della legge. Il motivo era inoltre generico, poiché non si confrontava specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Infine, il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha semplicemente fatto notare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza d’appello confermava che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado. La lamentela era, quindi, palesemente priva di fondamento.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve individuare precise violazioni di legge o vizi di motivazione logica nella sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni del giudice precedente. Limitarsi a riproporre le stesse difese o a contestare l’apprezzamento dei fatti equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, se presenta critiche sulla valutazione dei fatti (non consentite in sede di legittimità) o se manca di specificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera doglianza in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente sta contestando il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti. Questo tipo di critica non è ammessa davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare il merito della vicenda.
In questo caso, perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato?
È stato ritenuto tale perché la sentenza impugnata specificava chiaramente che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse all’imputato nel giudizio di primo grado. La doglianza del ricorrente era quindi basata su un presupposto errato e palesemente smentito dagli atti processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1269 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1269 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia per il delitto tentato di cui agli artt. 624 e 625, n.5 cod. pen., commesso in concorso, con l’aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva lo ha condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la recidiva in assenza di una corretta valutazione degli elementi che ne giustificassero l’applicazione, affidandosi ad una mera clausola di stile che rimanda ai precedenti penali senza valutarli, impedendo così la prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 69, quarto comma, cod. pen.; e che inoltre richiede, in via gradata, di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato articol nella parte in cui non consente di concedere le attenuanti generiche – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ampiamente motivato sull’incidenza dei precedenti penali sulla maggior pericolosità sociale del soggetto;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che censura violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché l’inattendibilità della versione di NOME COGNOME sarebbe stata affermata solo sulla base della sua contrapposizione alla ricostruzione della vicenda, in assenza di indicazione del metro di giudizio utilizzato – non è consentito dalla legge in sede di legittimit perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, in quanto mancanti di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ne avrebbe genericamente affermato la non meritevolezza, senza considerare il comportamento processuale del ricorrente – è manifestamente
infondato, poiché la stessa sentenza impugnata rende conto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse in primo grado (pag. 9);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.