Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando un’impugnazione si trasforma in una semplice ripetizione di argomenti già discussi e respinti, il rischio di vederla dichiarata come ricorso inammissibile è molto alto. Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di tale principio, stabilendo che un ricorso non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze già vagliate dalla corte territoriale, ma deve invece introdurre critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una condanna per un reato in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 della norma incriminatrice. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non qualificare il fatto come meno grave, meritando così una pena inferiore.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che il motivo addotto dal ricorrente non era altro che una riproposizione di una doglianza già ampiamente esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, aveva fornito argomenti giuridici corretti e una motivazione logica e coerente per escludere la fattispecie di lieve entità.
La mera riproduzione delle doglianze non è sufficiente
Il punto centrale della decisione risiede nel concetto di ‘mera riproduttività’. Un ricorso in Cassazione non può essere un ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello. Il suo scopo è quello di sottoporre alla Corte Suprema specifici vizi della sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione, e non di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Ripresentare le stesse identiche argomentazioni, senza evidenziare dove e perché la Corte d’Appello avrebbe errato nel valutarle, rende l’impugnazione priva della sua funzione essenziale e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni giuridiche
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse ‘priva di fratture logiche’. Ciò significa che il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado era coerente, completo e legalmente fondato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto individuare un errore specifico nel percorso logico-giuridico, anziché limitarsi a esprimere un generico dissenso con la conclusione raggiunta. La mancanza di una critica puntuale e pertinente ha quindi determinato l’inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione deve essere uno strumento critico e non meramente ripetitivo. Chi intende ricorrere in Cassazione deve strutturare i propri motivi in modo da attaccare specificamente i punti deboli della sentenza precedente, dimostrando l’esistenza di un errore di diritto o di un vizio logico manifesto. In caso contrario, il ricorso inammissibile non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche sanzioni economiche a carico del ricorrente, rappresentando una perdita di tempo e risorse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni o vizi specifici della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della fattispecie di reato di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90), sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( ALIAS NIANG IBENA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 12 settembre 2024;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice (ribadito con la citata memoria), è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 7-11);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024