Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando un appello si trasforma in una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile. Questa recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte affronti i ricorsi che non introducono nuovi elementi di diritto, ma si limitano a riproporre le stesse doglianze, confermando la solidità delle decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su quattro punti principali, che riteneva fossero stati erroneamente valutati nel giudizio precedente.
I Motivi del Ricorso: Un’Analisi Dettagliata
L’imputato ha contestato la sentenza di secondo grado deducendo:
1. Errata applicazione della recidiva: Sosteneva che la recidiva fosse stata applicata sulla base di una precedente condanna per reati (stupefacenti e porto d’armi) eterogenei rispetto all’evasione, senza considerare la sua giovane età e l’occasionalità della condotta.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Lamentava che la Corte d’Appello avesse valorizzato solo gli elementi negativi (le condanne precedenti, indicate erroneamente al plurale), ignorando quelli positivi come la scelta di un rito alternativo, la giovane età e la sua condizione di marginalità sociale.
3. Errata commisurazione della pena: Contestava l’entità della sanzione inflitta.
4. Mancato riconoscimento della continuazione esterna: Chiedeva che il reato di evasione fosse considerato come un proseguimento dei reati precedenti.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità, per scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e lineare. I giudici hanno rilevato che il ricorso non faceva altro che riproporre le medesime questioni già adeguatamente analizzate e risolte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In particolare, la Corte ha smontato la critica relativa all’erronea indicazione di “numerose” condanne precedenti. Anche se la condanna precedente era formalmente unica (emessa con rito di patteggiamento), essa riguardava tre distinti reati: due in materia di stupefacenti e uno per porto d’armi, come attestato dal certificato del casellario giudiziale. Pertanto, l’argomentazione della Corte d’Appello, pur se sintetica, era sostanzialmente corretta nel valutare la negatività della storia criminale dell’imputato. La reiterazione di argomenti già vagliati, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, rende il ricorso privo dei requisiti per essere esaminato nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata, non sulla semplice riproposizione di difese già respinte. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di adire la Suprema Corte, concentrandosi su vizi di legittimità concreti piuttosto che su un riesame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di diritto o specifici vizi di motivazione.
È sufficiente un’imprecisione formale nella sentenza d’appello per ottenerne l’annullamento?
No. La Cassazione ha chiarito che una lieve imprecisione, come riferirsi a “numerose” condanne quando ve n’era una sola che copriva più reati, non è sufficiente per annullare la sentenza se la sostanza del ragionamento del giudice è corretta e ben fondata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione);
esaminato il ricorso di NOME COGNOME, che deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto a: 1) la recidiva, ritenuta sulla base di una condanna, nel 2021, per reato in tema di stupefacenti e porto d’armi – precedente quest’ultimo, inesistente -, concernente diverso bene giuridico, nonostante la giovane età dell’imputato e l’occasionalità della condotta; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi valorizzato solo un elemento negativo (le condanne irrevocabili, erroneamente indicate al plurale) e non anche gli elementi positivi (scelta del rito alternativo, giovane età e condizioni di marginalità sociale dell’imputato, mancanza di precedenti specifici); 3) la commisurazione della pena; 4) il mancato riconoscimento della continuazione esterna;
rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui la Corte d’appello ha già adeguatamente risposto (a poco rilevando che la sentenza alluda a “numerose” condanne, laddove la condanna ex art. 444 cod. proc. pen. fu unica, avendo però riguardato tre distinte ipotesi di reato, di cui due ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e una effettivamente per porto d’armi, come emerge dal certificato del casellario giudiziale);
ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pre dente