Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo una Copia
Nel complesso mondo della giustizia penale, non basta avere ragione: bisogna saperla far valere nelle forme e nei modi corretti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale su un errore procedurale che può costare caro: presentare un ricorso inammissibile perché si limita a ripetere argomenti già esaminati. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare un’impugnazione specifica e critica, anziché una semplice riproposizione dei motivi d’appello.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto. La decisione, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato decideva di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso presentato dall’imputato si articolava su tre punti principali, con cui si contestava la decisione della Corte d’Appello:
1. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava che i giudici non avessero applicato l’art. 131-bis del codice penale, una norma che esclude la punibilità per reati considerati di minima gravità.
2. Erroneo riconoscimento della recidiva: L’imputato contestava la valutazione della sua recidiva, una condizione che comporta un trattamento sanzionatorio più severo per chi ha già commesso altri reati.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Infine, si doleva del fatto che non gli fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di queste contestazioni. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa scelta non risiede nella fondatezza o meno delle argomentazioni, ma in un vizio procedurale fondamentale: i motivi presentati erano l’esatta riproduzione di quelli già sollevati e respinti nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Il suo scopo è quello di sottoporre al giudice di legittimità una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente ripetere di non essere d’accordo con la decisione precedente; è necessario spiegare perché quella decisione è sbagliata dal punto di vista del diritto.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i tre motivi di ricorso erano stati già ‘adeguatamente vagliati’ e ‘disattesi con corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. Il ricorso non presentava alcuna ‘specifica critica’ a tali argomentazioni, limitandosi a riproporle identiche. Questa mancanza rende l’impugnazione priva del suo requisito essenziale, trasformandola in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque si appresti a impugnare una sentenza penale. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è cruciale che l’atto di impugnazione non si limiti a una sterile ripetizione, ma sviluppi una critica ragionata e specifica della sentenza che si intende contestare, evidenziando i vizi di legittimità e gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva l’esatta riproduzione dei motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza contenere una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi principali del ricorso presentato dall’imputato?
I tre motivi principali erano: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la contestazione del riconoscimento della recidiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40640 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto tentato di furto;
Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano, rispettivamente, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento della contestata recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono l’esatta riproduzione dei motivi di appello già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 – 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025