Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Merito
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere che la Suprema Corte non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti del processo. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti, senza sollevare reali vizi di legittimità. Vediamo insieme il caso specifico e le importanti conclusioni che se ne possono trarre.
Il Caso in Esame: un Appello Riprosto in Cassazione
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base del suo ricorso erano principalmente due: in primo luogo, sosteneva l’inoffensività della sua condotta, chiedendo di rivalutare la natura del fatto; in secondo luogo, contestava la mancata esclusione della recidiva e la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Il problema principale, come rilevato dalla Suprema Corte, era che questi argomenti non erano nuovi. Erano gli stessi identici profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici della Corte d’Appello nel corso del secondo grado di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che riproporre pedissequamente le medesime argomentazioni già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici non costituisce un valido motivo di ricorso.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
L’inammissibilità non è una conseguenza priva di effetti. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione è dovuta perché l’imputato ha proposto il ricorso ‘versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, citando una storica pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). In pratica, si sanziona l’abuso dello strumento processuale, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. Il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le doglianze di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o un difetto logico palese nella motivazione), lo rende inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È inutile e controproducente presentare un ricorso che sia una semplice fotocopia delle argomentazioni già discusse in appello. Un ricorso efficace deve concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, offrendo alla Corte nuovi spunti di riflessione giuridica. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica per aver abusato del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a riproporre motivi e censure già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla corte del grado precedente, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorrente deve pagare una sanzione oltre alle spese processuali?
La sanzione pecuniaria viene irrogata perché si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel presentare un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità, determinando un inutile aggravio del lavoro della giustizia. Questo principio è supportato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla inoffensività della condotta ed alla mancata esclusione d recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Co territoriale (si vedano le pagine 5 e 6, quanto alla prima censura, e la pagina 8, quanto a seconda, anche in relazione all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ 131-bis cpd. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.