Ricorso Inammissibile: No a un Terzo Grado di Giudizio sul Merito
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve avere ben chiari i limiti di tale strumento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo processo per riesaminare i fatti. Se le censure proposte si traducono in una richiesta di diversa valutazione delle prove, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello di Torino. Le accuse erano relative alla violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e al reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).
Non soddisfatto dell’esito dei primi due gradi di giudizio, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando la sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha articolato una serie di critiche contro la sentenza impugnata. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, tali critiche non vertevano su reali errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma si concentravano su aspetti puramente fattuali. In sostanza, l’imputato chiedeva ai giudici di legittimità di effettuare una nuova e diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle prove, attività che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
La Funzione della Corte di Cassazione
È cruciale comprendere che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”, non un “giudice di merito”. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano fornito una motivazione coerente, logica e priva di palesi contraddizioni. Qualsiasi tentativo di utilizzare il ricorso per ottenere un terzo parere sulla colpevolezza basato sugli stessi elementi di prova è destinato a fallire.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte, nella sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché le censure sollevate erano “all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale”. I giudici hanno rilevato che la sentenza d’appello presentava un “apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza”. In assenza di un’allegazione specifica di “travisamento della prova” (cioè l’aver basato la decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa), le argomentazioni del ricorrente si sono risolte in una semplice richiesta di rilettura delle prove, inammissibile in questa sede.
Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori sanzioni per l’imputato.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale penale. Il ricorso per cassazione è uno strumento prezioso per garantire l’uniforme interpretazione della legge e correggere errori giuridici, ma non può essere trasformato in un’ulteriore istanza per discutere i fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza deve essere fondato su motivi solidi e pertinenti alla funzione della Corte, e non su un mero tentativo di ottenere una terza chance di valutazione del merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non denuncia vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione evidenti), ma si limita a chiedere un nuovo esame dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti del processo. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e senza palesi contraddizioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il 15/01/2004
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione ai reati di cui agli art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di f dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 de 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente