Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23386 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Partinico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 7.6.2023 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie dei difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7.6.2023 la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Trapani che ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili di una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti, tutti qualificati ad eccezione di un unico episodio, ai sensi dell’art. 73 quinto comma d.P.R.
309/1990, condannando la prima alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 6.000 di multa e il secondo a quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 7.200 di multa.
Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati, ognuno per il tramite del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp.at cod.proc.pen.
NOME COGNOME ha articolato due motivi con i quali lamenta:
2.1. il diniego, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 62 cod. pen. e al vizio motivazionale, RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nonostante la confessione resa in ordine a tutti gli addebiti il che escludeva un calcolo preordinato al conseguimento di un più benevolo trattamento sanzionatorio, rilevando come del tutto illogica fosse l’argomentazione secondo cui non aveva indicato i nominativi dei soggetti che le avevano fornito gli stupefacenti tenuto conto che erano ben noti agli inquirenti in quanto già indicati nei capi di imputazione, senza che d’altra parte potesse se non a rischio di subire ritorsioni rendere noti fatti relativi agli altri coimputati;
2.2. la manifesta illogicità della motivazione che aveva negato tanto le attenuanti generiche quanto l’applicabilità di pena sostitutiva per il coimputato COGNOME quantunque la sua posizione fosse stata stralciata e la stessa Corte di appello, sia pure in diversa composizione avesse, invece, ritenuto il coimputato meritevole di entrambi i benefici.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito e al vizio motivazionale, l’affermazione di responsabilità resa con una valutazione generica coinvolgente tutti gli imputati sulla base della confessione resa dal COGNOME e dall’ COGNOME riguardante, invece, esclusivamente gli episodi loro specificamente contestati. Lamenta che in relazione alle singole condotte ascritte al ricorrente non vi fosse alcun elemento di prova stante gli esiti negativi di tutte le perquisizioni eseguite nei suoi confronti, la cripticità dei colloq intercettati che non consentivano di desumere alcuna attività di spaccio da parte di costui, e tantomeno che la sostanza ceduta fosse cocaina, e, per l’effetto, il travisamento dei dati probatori acquisiti. Nella disamina specifica dei singoli addebiti evidenzia, con riferimento al travisamento RAGIONE_SOCIALE prove: quanto al capo 19), concernente un episodio, in concorso con COGNOME NOME, di detenzione di cocaina trasportata a bordo di una Fiat Punto, che solo quest’ultimo era stato visto dai verbalizzanti disfarsi di alcuni involucri contenenti lo stupefacente così come solo nei quest’ultimo era stato tratto in arresto, in assenza di alcun elemento che consentisse di ritenere accertata la consapevolezza del COGNOME del carico trasportato né tantomeno che si trattasse della droga destinata al COGNOME e
all’COGNOME risultando dalle intercettazioni dei colloqui intervenuti tra i due pretesi destinatari nei giorni successivi solo l’acquisizione di informazioni da parte di costoro sugli esiti RAGIONE_SOCIALE operazioni di PG; quanto al capo 22), relativo ad una cessione di cocaina alla coppia COGNOME in data 1.1.2020, che nei colloqui captati tra i due cessionari non vi era alcun riferimento all’imputato, né che vi fosse alcun elemento che consentisse di desumere che si fossero recati quel giorno dal COGNOME; quanto ai capi 25) e 26) che le intercettazioni telefoniche analizzate dimostravano solo contatti tra il Trapani e il COGNOME volti a concordare un appuntamento senza alcun riferimento alla droga e che la cocaina rinvenuta il 5.2.2020 in possesso del Trapani quando si trovava a Partanna non dimostrava alcun coinvolgimento del COGNOME, in assenza di un controllo tramite GPS sulla autovettura del Trapani che ben avrebbe potuto procurarsi la droga lungo il tragitto; quanto al capo 27), concernete più cessioni eseguite fra il novembre 2019 e il febbraio 2020 in favore di COGNOME NOME, che non vi fosse alcun riscontro alle dichiarazioni dell’acquirente che indicava il COGNOME e il COGNOME quali propri fornitori, tanto più che l’imputato viene indicato solo quale amico che accompagnava il COGNOME e che dopo l’arresto di quest’ultimo gli unici contatti tra il COGNOME e il COGNOME avevano avuto ad oggetto gli accordi per la presentazione di una persona.
3.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art.62 n.4 cod. pen. e al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità contestando che la richiesta svolta fosse, così come affermato dalla Corte di appello, generica, stanti, invece, la sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla pronuncia a Sezioni Unite n.24990/2020 che ha ritenuto la circostanza in esame applicabile anche alle fattispecie criminose di cui all’art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis, 133 e 81 cod. pen. e al vizio motivazionale, che l “sistematica attività di spaccio” svolta dall’imputato consentisse il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche rilevando che l’arco temporale RAGIONE_SOCIALE cessioni ascrittegli, cessate in data 10.2.2020, fosse ben più ristretto di quello che la sentenza impugnata aveva arbitrariamente esteso fino al maggio 2020 e rilevando al contempo che la derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 73 quinto comma non fosse preclusiva del riconoscimento del beneficio sanzionatorio, avuto peraltro riguardo alla natura rudimentale, come tale ritenuta dalla stessa Corte di appello, dell’attività di spaccio e all’esiguo numero degli acquirenti, trattandosi solo di quattro persone. Lamenta altresì il diverso trattamento riservato al coimputato COGNOME NOME nei confronti del quale erano stati applicati, all’esito del procedimento definito con il patteggiamento, aumenti ai sensi dell’art. 81 cod. pen. di gran lunga inferiori a quelli quantificati nei suoi confronti.
Con memoria trasmessa in data 28.3.2024 il difensore di NOME COGNOME ha articolato un ulteriore motivo con il quale eccepisce l’intervenuta estinzione del reato di furto di gioielli di cui al capo 20) ai danni della sorella stante l’intervenut remissione della querela da parte di quest’ultima in data 28.3.2024; con memoria contestuale ha altresì concluso per l’accoglimento del ricorso.
Anche il difensore di NOME COGNOME ha concluso, con memoria in data 29.3.2024, riportandosi ai motivi del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo occorre rilevare come il preteso travisamento della prova sul quale si fondano invariabilmente tutte le censure rivolte tanto in termini generali nei confronti dell’attività di spaccio quanto quelle specifiche avverso le singole cessioni è irreversibilmente precluso dalla doppia pronuncia conforme che non consente di superare il limite del devolutum in sede di legittimità.
Peraltro, ove si consideri che il travisamento della prova ricorre allorquando il giudice di merito ha fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, o nell’omessa valutazione di una prova decisiva, è di tutta evidenza che le doglianze sollevate nel caso di specie, lungi dal far emergere una contraddittorietà processuale, mirano, invece, alla contestazione dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, sollecitando questo giudice di legittimità ad una rivalutazione che, attenendo al merito, fuoriesce dal suo sindacato. Il travisamento è, infatti, vizio relativo alla percezione della prova, non alla sua valutazione, sulla quale si incentrano esclusivamente le dispiegate doglianze che censurano il governo logico RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie proponendone una lettura alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, e non già la loro “dispercezione”, onde il motivo in esame si destina, già in base alla sua formulazione alla inammissibilità.
Ed invero, attraverso il denunciato travisamento si introducono surrettiziamente solo doglianze in fatto contenenti una diversa valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza, senza che vengano evidenziate fratture motivazionali né incongruità argomentative rispetto alle conclusioni raggiunte, nelle quali soltanto si compendia il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale che deve peraltro essere decisivo, ovverosia di portata tale da incrinare l’intera capacità dimostrativa del compendio indiziario (Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, COGNOME e altri, Rv. 255542).
Se le censure in ordine all’affermazione di responsabilità complessiva non possono reputarsi meritevoli di alcuna disamina in ragione della loro intrinseca
2. Ad analoga sorte non si sottrae il secondo motivo relativo al diniego dell’attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. che non supera la genericità già rilevata dalla Corte territoriale nella formulazione della analoga doglianza formulata con l’atto di appello. Ed invero il ricorrente si limita a riprodurre il principio afferma dalle Sezioni Unite che, pur avendo riconosciuto la compatibilità in materia di stupefacenti dell’attenuante del lucro di speciale tenuità con la fattispecie di cui all’art. 73 quinto comma (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), certamente non esime dall’evidenziazione degli elementi fondanti l’invocata circostanza di cui il ricorso non reca traccia, né tantomeno si confronta con l’incessante attività di spaccio e con la solida e complessa organizzazione intessuta dall’imputato messe in evidenza dalla sentenza impugnata così da escludere la speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa che deve presiedere alla valutazione richiesta dall’art. 62 n. 4 cod. pen., genericità, incentrandosi sulla natura di un compendio costituito da sole intercettazioni che di suo non è affatto di ostacolo all’accertamento del coinvolgimento dell’imputato nel traffico degli stupefacenti, quelle sui singoli reati passati in rassegna dal ricorrente tradiscono all’evidenza un dissenso valutativo dalle conclusioni raggiunte dai giudici di merito che mira ad una differente lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie. In tale traiettoria si inseriscono infatti le doglianze ordine al capo 19) che non riescono a scalfire attraverso le risultanze negative della perquisizione domiciliare e personale dell’imputato le coerenti deduzioni della Corte palermitana in ordine al coinvolgimento del COGNOME nella condotta di detenzione di cocaina che, benché materialmente tenuta in mano dal passeggero a bordo dell’auto da lui guidata, ha indotto l’imputato, che aveva appena presso un appuntamento finalizzato alla sua cessione, a tentare la fuga alla vista dei verbalizzanti nel mentre l’altro se ne disfaceva lanciandoli fuori dal veicolo; né superano il vaglio di specificità le censure di natura meramente contestativa articolate in ordine alla cessione di cui al capo 22), senza confrontarsi con gli esiti RAGIONE_SOCIALE intercettazioni dell’acquirente NOME COGNOME che non solo aveva preso appuntamento con l’imputato avendo necessità di acquistare due grammi di stupefacente, ma cherdopo essersi recata presso la sua abitazione /aveva discusso con il marito che l’aveva accompagnata su chi dei due dovesse nascondersi addosso quanto acquistato, segno evidente della sua natura illecita; di nuovo si appuntano esclusivamente sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove le doglianze riguardanti le cessioni di cui ai capi 25 e 26, prove che la difesa tenta di scardinare ricorrendo ad elementi meramente congetturali tralasciando i plurimi convergenti elementi assemblati dai giudici di merito nella puntuale ricostruzione, sulla base RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate, dei vari appuntamenti concordati dall’imputato con il Trapani e degli esiti della perquisizione cui è stato dopo l’ultimo incontro sottoposto l’acquirente, trovato in possesso della cocaina. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
né, ancor più a monte, con gli elevati prezzi richiesti per l’acquisto di una singola dose, già di per sé ostativi, anche a prescindere dal secondo addendo richiesto per la applicabilità dell’attenuante in esame, alla configurabilità di un lucro di speciale tenuità.
4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il primo motivo dell’COGNOME. In questo caso la difesa sottolinea quale elemento di segno positivo la confessione resa dall’imputata sin dalla fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari lamentandone il mancato riconoscimento ai fini dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, ma non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che non solo valorizza quale elemento ostativo, prevalente rispetto a qualunque altro fattore, la gravità della condotta in ragione della sua incessante reiterazione, tale da aver consentito all’imputata lauti guadagni, ma attribuisce comunque all’ammissione degli addebiti da parte di costei un valore probatoriamente neutro, non avendo apportato alcun ausilio concreto alle indagini, quale avrebbe potuto essere l’indicazione dei nominativi dei suoi fornitori, a fronte di un compendio indiziario già completo quanto meno con riferimento all’individuazione dei destinatari RAGIONE_SOCIALE cessioni contestategli.
Se è vero che tra gli elementi favorevoli che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del
colpevole ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, il giudice di mer può tuttavia escluderne la valenza positiva e negare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE atten generiche quando quando essi siano contrastatit . (2 altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, e comunque quando la confessione, in difetto di alcun contributo fattivo volto a far luce sul mercato illecito nel quale risultav stabilmente inserita, si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa o sia volta esclusivamente all’utilitaristica aspettativa della riduzione della pena (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Da nessuna manifesta illogicità può pertanto ritenersi affetto il rigetto del beneficio formulato dai giudici palermitani, non valendo le generiche doglianze formulate dalla difesa a scardinare una motivazione che fonda proprio sull’infruttuosa confessione della prevenuta e, ancor più a monte, sulla valenza preminente della gravità della condotta, tale da superare ogni altro elemento quand’anche positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), le ragioni del diniego.
Quanto all’asserito ben più contenuto lasso temporale in cui sarebbero avvenute le cessioni di cocaina ascrittele, pari a soli quattro mesi e non già ad un intero anno come affermato dalla sentenza impugnata, è evidente come la censura in esame non possa essere articolata al fine di contestare il trattamento sanzionatorio ove l’affermazione di responsabilità sui singoli addebiti non abbia costituito oggetto di alcuna doglianza con l’atto di appello, essendo tali punti ormai coperti dal cd. giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen.
Non possono trovare ingresso, infine, le doglianze articolate dall’COGNOME con il secondo motivo, non avendo costei alcun interesse a far valere l’estraneità al presente procedimento del coimputato COGNOME, la cui posizione era stata stralciata dalla stessa Corte distrettuale e a lamentare l’erroneità della pronuncia resa nei suoi confronti, né comunque potendo dolersi della sperequazione del trattamento sanzionatorio applicatole rispetto a quello riservato al coimputato, cui t cko rci erano state Y le circostanze attenuanti generiche all’esito del separato procedimento, che proprio perché tale non consente la ravvisabilità di ,alcuna discriminazione, non avendo peraltro neppure prodotto la motivazione vsentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo da cui evincere le ragioni di perfetta sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE due posizioni.
Quanto alla successiva memoria depositata dalla difesa contenente “motivi aggiunti” deve esserne rilevata l’inammissibilità sotto un duplice profilo: da un lato le doglianze ivi sviluppate in ordine all’estinzione del reato di furto non risultano in alcun modo riconducibili ai motivi costituenti oggetto di tempestivo ricorso, non essendo consentito l’ampliamento del petitum attraverso l’introduzione di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione così da eluderne la previsione a pena di decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 17693 del
17/01/2018 – dep. 19/04/2018, Rv. 272821); dall’altro ad esse si trasmette il radicale da cui sono inficiati i motivi originari, inidonei all’instaurazione di u rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 – dep. 02/03/2020, Rv. 278387).
Segue all’esito dei ricorsi l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonc ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo a carico di ciascuno dei ricorrenti
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso il 19.4.2023