Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, spiegando perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza il suo ruolo di giudice di legittimità, e non di merito, delineando i confini tra un valido motivo di ricorso e un tentativo mascherato di riesame delle prove.
I Fatti del Caso: Appello contro una Condanna
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti: un presunto vizio di motivazione nella valutazione del dolo (l’intenzione di commettere il reato), anche in relazione all’uso di sostanze stupefacenti, e la contestazione del riconoscimento della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato male le prove a disposizione, giungendo a conclusioni errate sia sulla volontarietà del reato sia sulla pericolosità sociale dell’imputato.
L’Analisi della Corte: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo spiegazioni dettagliate per ciascuno dei motivi sollevati. Il principio cardine su cui si fonda la decisione è che la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
La Distinzione tra Riesame del Merito e Travisamento della Prova
In merito alla critica sulla valutazione del dolo, i giudici hanno chiarito che la difesa stava semplicemente proponendo una “differente lettura delle risultanze in atti”. Questo non è consentito in sede di legittimità. Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato a verificare la sua coerenza e logicità, non a stabilire se un’altra interpretazione dei fatti fosse possibile.
L’unico caso in cui la Corte può entrare nel merito di una prova è l’ipotesi del “travisamento della prova”, che si verifica solo quando la sentenza si basa su una prova inesistente o su un risultato probatorio palesemente diverso da quello reale. Nel caso di specie, non si trattava di questo, ma solo di un tentativo di reinterpretare elementi già vagliati.
Valutazione su Recidiva e Attenuanti: perché il ricorso è inammissibile
Anche i motivi relativi alla recidiva e al diniego delle attenuanti sono stati giudicati inammissibili. La Corte di merito aveva motivato la sua decisione sulla base di elementi concreti: l’intensità del dolo, la reiterazione dei reati, la gravità delle minacce e i precedenti penali. Secondo la Cassazione, queste sono valutazioni di fatto, sorrette da una motivazione logica e non manifestamente viziata, e come tali non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il nucleo della decisione risiede nella netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) accertano i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, non può valutare se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo se il processo che ha portato alla sua condanna si sia svolto nel rispetto delle regole procedurali e se la sentenza sia stata motivata in modo corretto e logico.
La pronuncia ribadisce che confondere il piano dell’imputabilità (la capacità di intendere e di volere) con quello della colpevolezza (il giudizio di rimproverabilità per il fatto commesso) è un errore. La Corte d’Appello aveva coerentemente desunto la colpevolezza dalle modalità dei fatti e dalla condotta dell’imputato, basandosi su perizie che non avevano escluso la sua capacità di intendere e volere.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come monito fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi e macroscopici, come l’illogicità manifesta o, appunto, il travisamento della prova. Proporre un appello basato unicamente sulla speranza che la Suprema Corte possa dare una lettura più favorevole delle prove è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3000 euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare errori di diritto o vizi logici evidenti, si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove e dei fatti già valutati dai giudici di merito, tentando di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio.
Che cos’è il “travisamento della prova”?
Il travisamento della prova è un vizio che si verifica solo quando una sentenza si fonda su una prova che non esiste o su un risultato di prova palesemente diverso da quello reale. Non è una semplice reinterpretazione, ma un errore oggettivo sulla percezione della prova stessa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33050 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 25/11/1998
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito alla valutazione del dolo, in rap all’utilizzo di sostanze .stupefacenti viene argomentato sulla base di una differente lettura delle risultanze in atti, atteso che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolv nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre l valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudiz potendosi ravvisare il “travisamento della prova”, solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice d ma soltanto di verificare se questi esistono;
ritenuto che la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che non hanno esclu l’imputabilità, mentre il motivo di ricorso tende a confondere il piano dell’imputabilità con della colpevolezza, desunta coerentemente dalle modalità dei fatti e dalla condotta tenut dall’imputato;
ritenuto che i motivi in tema di recidiva e diniego delle attenuanti generiche, inammissibili avendo la Corte di merito evinto la maggiore pericolosità dell’imputato da modalità dei fatti in ragione dell’intensità del dolo, della reiterazione dei reati, della gra minacce in rapporto ai precedenti penali anche se non specifici, di conseguenza si tratta valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscetti una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità e che le stesse considerazio valgono per il trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente