Ricorso inammissibile in Cassazione: i limiti del riesame dei fatti
Quando un ricorso per Cassazione si trasforma in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della causa, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo che non è possibile chiedere ai giudici di rileggere le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali precedenti. Questo principio è fondamentale per comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In secondo luogo, ha criticato la decisione dei giudici di non escludere l’aggravante della recidiva, ritenendola applicata erroneamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni nette che delineano chiaramente il ruolo e i poteri della Suprema Corte nel sistema giudiziario italiano.
L’inammissibilità del Ricorso per Motivi di Fatto
Il primo motivo è stato giudicato palesemente infondato. La Corte ha spiegato che le censure dell’imputato erano articolate ‘esclusivamente in fatto’. In altre parole, il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva alla Cassazione di effettuare ‘una rilettura degli elementi probatori’ o di adottare ‘nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’. Questo tipo di richiesta è estranea ai poteri della Corte, il cui compito è il giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Inoltre, il motivo è stato definito ‘aspecifico’, poiché si limitava a riproporre le stesse lamentele già discusse e respinte in modo esauriente e logico dalla Corte d’Appello, in un caso di cosiddetta ‘doppia conforme’.
La Conferma della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato ritenuto inammissibile e aspecifico. La Corte territoriale aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando come la ‘progressione criminosa’ dell’imputato, dimostrata dalla pluralità di delitti commessi, rivelasse una ‘pericolosità ingravescente’. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è logica, conforme alla giurisprudenza e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio fondamentale che distingue il giudizio di merito da quello di legittimità. I giudici di Cassazione non sono un ‘super-giudice’ che può rivedere l’intero processo. Il loro ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Quando un ricorso si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di primo e secondo grado, senza individuare un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione, esso esce dai binari del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda sono di esclusiva competenza dei giudici di merito, e le loro conclusioni, se supportate da una motivazione completa e non contraddittoria, non possono essere messe in discussione in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: un ricorso per Cassazione deve essere costruito su solide argomentazioni giuridiche, non su speranze di una diversa valutazione delle prove. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la necessità di un approccio rigoroso e tecnico nell’impugnare le sentenze, evitando di appesantire il sistema giudiziario con appelli che non hanno possibilità di accoglimento perché mal impostati fin dall’origine.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non riguardavano errori di diritto, ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il ricorso era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico e non individua con precisione l’errore di legge o il vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Spesso, come in questo caso, si limita a riproporre le stesse doglianze già presentate e decise nei gradi di merito.
Come è stata giustificata la conferma dell’aggravante della recidiva?
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva basato la conferma della recidiva sulla ‘progressione criminosa’ e sulla ‘pericolosità ingravescente’ dell’imputato, desunte dalla pluralità di reati commessi. Questo percorso motivazionale è stato giudicato logico e in linea con la giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il 20/09/1985
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 125, 605 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché vizio di motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è articolato esclusivam in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando est poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze ineren alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 3 della senten impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente ren evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale,,privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva, e, quindi, insindacabile in sede di legittim rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il ConSkr»-relestensore
Il Presidente