Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti per le Attenuanti
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14596/2024 offre spunti cruciali sulla disciplina delle impugnazioni penali, chiarendo i presupposti per l’applicazione di alcune circostanze attenuanti e i requisiti di ammissibilità dei motivi di gravame. La decisione ribadisce principi consolidati, evidenziando come la tempestività e la specificità siano elementi cardine nel processo penale. Un ricorso inammissibile, come quello in esame, non solo preclude una revisione nel merito della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti condannati in primo e secondo grado per il delitto di furto. La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza di condanna. Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi volti a ottenere una mitigazione della pena.
I ricorrenti lamentavano:
1. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, previsto dall’art. 62 n. 6 del codice penale.
2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ai sensi dell’art. 62 n. 4 del codice penale.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni distinte per ciascuna doglianza, che meritano un’analisi approfondita.
L’Attenuante del Risarcimento del Danno: una Questione di Tempismo
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine: affinché l’attenuante del risarcimento del danno possa essere concessa, il risarcimento deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento. Questo requisito temporale è perentorio e la sua finalità è quella di incentivare una riparazione del danno celere ed effettiva, prima che il processo entri nella sua fase cruciale. Nel caso di specie, non essendo stata rispettata tale tempistica, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
La Distinzione tra Attenuanti e la Genericità del Ricorso
Quanto al secondo motivo, relativo al danno di speciale tenuità, la Corte ha precisato che l’avvenuto risarcimento non è un elemento rilevante per la sua applicazione. Questa attenuante ha una natura oggettiva, legata all’entità minima del danno causato, e non dipende da comportamenti post-reato dell’imputato.
Il terzo motivo è stato invece dichiarato inammissibile per carenza di specificità. I ricorrenti si erano limitati a lamentare genericamente la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Galtelli), secondo cui un motivo di ricorso è inammissibile se non indica con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su tre pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, la rigida interpretazione del requisito temporale per l’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), che deve precedere l’apertura del dibattimento. In secondo luogo, la distinzione concettuale tra le diverse attenuanti, chiarendo che il risarcimento non influisce sulla valutazione della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.). Infine, e con particolare enfasi, la necessità inderogabile della specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha sanzionato l’approccio generico dei ricorrenti, che non hanno costruito una critica argomentata della decisione d’appello, rendendo il loro ricorso inammissibile per difetto strutturale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica forense. Sottolinea che il successo di un’impugnazione non dipende solo dalla fondatezza delle ragioni, ma anche dal rispetto scrupoloso delle regole procedurali. Il risarcimento del danno, per avere efficacia attenuante, deve essere tempestivo. Ancora più importante, un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso, in cui ogni censura è supportata da argomentazioni specifiche che si confrontano direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. L’assenza di tali requisiti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, vanificando ogni possibilità di revisione della condanna.
Per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), quando deve essere effettuato il pagamento?
Secondo la Corte, il risarcimento del danno deve intervenire tassativamente prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’inizio formale del processo di primo grado.
Un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile se considerato troppo generico?
Sì, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. proprio perché formulato in maniera assolutamente generica, senza un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata, determinando una carenza di specificità.
L’avvenuto risarcimento del danno ha valore per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.)?
No, la decisione chiarisce che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l’avvenuto risarcimento del danno non assume rilievo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il delitto di furto;
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., i risarcimento del danno deve intervenire prima dell’apertura del dibattimento;
Considerato, quanto al secondo motivo, che rispetto all’art. 62 n. 4 cod. pen. non assume rilievo l’avvenuto risarcimento del danno;
Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in maniera assolutamente generica, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con conseguente inammissibilità di tale censura per carenza di specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024