Ricorso Inammissibile: Perché Non Puoi Cambiare Strategia in Cassazione
Quando si affronta un processo penale, la strategia difensiva deve essere chiara e coerente attraverso i vari gradi di giudizio. Tentare di introdurre nuovi argomenti davanti alla Corte di Cassazione può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per furto ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale. Dopo la condanna in primo grado, la difesa proponeva appello, lamentando la determinazione della pena. In particolare, si contestava il fatto che il giudice di primo grado avesse applicato il trattamento minimo previsto da una legge successiva al reato (la L. 103/2017), anziché un trattamento sanzionatorio ancora più mite che, a dire della difesa, era in vigore al momento della commissione del fatto.
La Corte d’Appello, tuttavia, respingeva la doglianza, ritenendo la pena inflitta dal primo giudice congrua e adeguata. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
La Censura in Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Qui emerge il punto cruciale della vicenda. Nel ricorso per cassazione, la difesa cambiava prospettiva. Non si limitava più a chiedere un “più mite trattamento sanzionatorio”, ma introduceva una vera e propria “questione nuova”: la violazione del principio della legge più favorevole al reo. In pratica, l’argomento veniva riformulato in termini giuridici più specifici e diversi rispetto a quanto presentato in appello.
Questo cambiamento strategico si è rivelato fatale. La Corte di Cassazione ha subito rilevato come la questione della violazione della disciplina più favorevole non fosse mai stata dedotta come tale davanti alla Corte d’Appello. Di conseguenza, si trattava di un argomento introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Per questo motivo, l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di sollevare questioni che non siano già state discusse in appello.
Nel caso di specie, la Corte ha spiegato che la doglianza presentata in appello riguardava la congruità della pena, mentre quella presentata in Cassazione riguardava una presunta violazione di legge (il principio del favor rei). Si tratta di due questioni giuridicamente distinte. La Corte d’Appello aveva correttamente risposto al motivo originario, giudicando la pena adeguata. L’imputato, presentando una questione nuova, non si è confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata, ma ha tentato di aggirarla.
Poiché l’inammissibilità era palese e non risultava alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: la strategia processuale deve essere definita con precisione fin dai primi gradi di giudizio. I motivi di appello delimitano l’ambito della discussione nel grado successivo. Introdurre “questioni nuove” in Cassazione non è una tattica ammissibile e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie. La coerenza e la specificità dei motivi di impugnazione sono, quindi, requisiti non solo formali, ma sostanziali per poter sperare in una revisione della decisione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando propone una ‘questione nuova’, ovvero un argomento giuridico o una censura che non era stata sollevata nei motivi di appello e che quindi non è stata esaminata dal giudice del grado precedente.
Cosa si intende per ‘questione nuova’ nel processo penale?
Una ‘questione nuova’ è un argomento o una tesi difensiva che viene introdotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione. Nel caso specifico, la difesa in appello aveva chiesto un ‘trattamento più mite’, mentre in Cassazione ha lamentato la ‘violazione della disciplina più favorevole al reo’, due concetti giuridicamente distinti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 27/07/1995
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, deducendo: 1) vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
Si lamenta che la Corte di appello non abbia dato risposta alla censura formulata avverso la sentenza di primo grado, che avrebbe applicato il trattamento minimo previsto dalla legge n. 103/2017, in luogo di quello più favorevole esistente al momento di commissione del reato di cui all’art. 624 bis cod.pen.
La Corte territoriale, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha indicato il contenuto del motivo di appello, non la questione qui dedotta della violazione della disciplina più favorevole al reo, ma la richiesta J di un più Wte trattamento sanzionatorio ravvisato nel minimo della pena previsto al momento di commissione del reato. Indi, alla successiva pagina 4, ha disatteso la doglianza, rilevando la .congruità della statuizione del primo giudice. Avverso tale reale contenuto della motivazione, il ricorrente non si misura e propone una questione nuova, non esaminabile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod,proc,pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024